Danno erariale indiretto da reato del dipendente e revirement del titolo risarcitorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 24 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto è proponibile allorché l’amministrazione abbia effettivamente corrisposto una somma a titolo risarcitorio in esecuzione di un titolo giudiziario, prescindendo dal carattere di irrevocabilità del titolo stesso. Il danno risarcibile va tuttavia commisurato all’importo effettivamente dovuto secondo il decisum definitivo del giudice civile, e non all’esborso eseguito sulla base della sentenza di primo grado; la differenza pagata in eccesso resta affidata all’ordinaria azione di recupero dell’amministrazione. L’accertamento penale irrevocabile fa stato nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 651 c.p.p. quanto al fatto, alla sua illiceità e alla attribuzione soggettiva, rendendo provato il dolo del dipendente pubblico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un ex collaboratore scolastico di un istituto comprensivo, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale indiretto di € 371.300,18, pari all’importo che il Ministero dell’Istruzione aveva versato a titolo risarcitorio alle parti lese. La condotta illecita, oggetto di condanna penale definitiva per reati sessuali commessi ai danni di una bambina frequentante la scuola materna, aveva indotto l’amministrazione a risarcire i familiari della vittima.
Il convenuto, destinatario di licenziamento per i medesimi fatti, non si è costituito ed è rimasto contumace in tutti i gradi del giudizio civile e in quello contabile. Nel giudizio civile di primo grado il Ministero era stato condannato in solido con il dipendente, sulla base del principio di occasionalità necessaria; la Corte d’Appello di Brescia, nel 2022, aveva ridotto il quantum del danno non patrimoniale, eliminando la personalizzazione massima. Il Ministero aveva corrisposto la somma liquidata in primo grado e chiesto alle controparti la restituzione della differenza, ancora non ottenuta in pendenza di ricorso in cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c. e affronta la questione della proponibilità dell’azione. La Procura aveva agito sulla base di un titolo civile non ancora definitivo: la sentenza di appello era gravata da ricorso per cassazione. Richiamando l’orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile di appello, il Collegio ritiene ammissibile la domanda, ancorando la proponibilità dell’azione all’avvenuto pagamento della somma risarcitoria, a prescindere dall’irrevocabilità del titolo che fonda l’esborso.
Nel merito, la Corte ritiene provata la condotta antigiuridica, rilevante sia sul piano penale sia su quello dei doveri di servizio. L’accertamento svolto in sede penale, divenuto irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile ex art. 651 c.p.p. quanto al fatto, alla sua illiceità e alla attribuzione soggettiva. Il dolo è pacificamente desumibile dalla natura stessa della condotta, costituente reato. Il Collegio richiama sul punto, in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c., le sentenze penali di merito e di legittimità.
Quanto al doppio nesso causale, il Collegio ritiene sufficienti gli elementi in atti: esso corre, da un lato, tra la condotta e la lesione dell’integrità psico-fisica della minore, dall’altro tra questa e gli esborsi sostenuti dall’amministrazione. Le consulenze medico-legali di parte e d’ufficio concordano sulla diagnosi di disturbo da stress post-traumatico e sulle percentuali di invalidità, con divergenza solo sull’invalidità permanente.
Sul quantum, la Corte condivide la riduzione operata in appello: la personalizzazione massima del danno non patrimoniale non trova fondamento, non emergendo conseguenze anomale rispetto a quelle tipiche della lesione. Ne deriva che il danno imputabile al convenuto corrisponde agli importi risarcitori accertati dalla Corte d’Appello, comprensivi di spese mediche e legali, pari a € 328.725,08. La differenza di € 42.447,65 già versata resta oggetto dell’azione di recupero dell’amministrazione.
Il Collegio accoglie quindi parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di € 328.725,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c..
Nota della Redazione
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