Conto del consegnatario irricevibile se mancano i modelli essenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 6 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili della Difesa è irricevibile quando è trasmesso alla Sezione giurisdizionale con il solo modello 16/M, privo dei dati sul carico, sullo scarico e sulle rimanenze richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924. Il conto giudiziale è costituito dall’insieme dei modelli indicati dalle Istruzioni tecnico-applicative, che devono essere trasmessi alla Corte e non trattenuti presso l’Amministrazione. La declaratoria di irricevibilità non può essere imputata all’agente contabile, che ha depositato il conto secondo il quadro normativo. L’acquisizione tardiva dei modelli mancanti in pendenza di giudizio non convalida ex tunc il deposito originario.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto è investita del giudizio di conto relativo al conto giudiziale n. 67053, reso dall’agente contabile quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa per il periodo 01.01.2017–31.12.2017 e depositato il 16.07.2020.

Con relazione n. 340/2024 del 17.07.2024 il magistrato istruttore rileva che il conto, compilato con il solo modello 16/M, non era idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile e che non risultava trasmessa la relazione prevista dall’art. 139 c.g.c. L’Amministrazione deposita una memoria difensiva e, in corso di causa, ulteriori modelli; l’agente contabile chiede che sia accertata la regolarità del conto, escludendo la propria responsabilità per la documentazione mancante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giudiziale necessaria volta a verificare che chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e alla verifica del conto non può supplirsi con controlli interni all’Amministrazione, essendo l’esame riservato in via esclusiva al magistrato contabile in posizione di terzietà.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili assume per legge un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e le rimanenze finali. Tali risultanze non si rinvengono nel solo modello 16/M. Il conto giudiziale è composto da più documenti — registro dei conti analitici CM/4, registri valutativi CM/5A e CM/5D, registri delle consistenze iniziali e finali CM/6B e CM/6A — che devono essere trasmessi alla Corte dei conti e non trattenuti presso l’Amministrazione.

Il Collegio richiama le Istruzioni tecnico-applicative approvate con DM 20 dicembre 2006, che configurano il modello 16/M come uno soltanto dei modelli del conto, e la precedente giurisprudenza della Sezione. Ne deriva che il conto trasmesso il 16 luglio 2020 con il solo modello 16/M è inidoneo per forma e contenuto a rappresentare la gestione e, quindi, irricevibile. L’acquisizione in pendenza di giudizio degli ulteriori modelli non convalida ex tunc il deposito originario: solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per l’eventuale nuova istruttoria.

Il Collegio esclude che della carenza documentale possa essere considerato responsabile l’agente contabile e dichiara l’irricevibilità del conto n. 67053, esonerandosi dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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