Certificazione positiva dell’incentivo per il personale impiegato nei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 49 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione di cui all’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, attribuisce alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento il potere di verificare l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità economico-finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio della Provincia autonoma di Trento in relazione alle ipotesi di accordo collettivo del personale del comparto autonomie locali. La certificazione positiva costituisce condizione sospensiva per la sottoscrizione definitiva dell’accordo, come espressamente previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione. L’incentivo economico una tantum, non utile ai fini del TFR, deve trovare copertura esclusivamente nelle risorse residuale derivanti da precedenti accordi certificati, senza eccedere il plafond stanziato. La compatibilità economica va valutata anche attraverso il raffronto tra la dinamica retributiva e l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA).

Il Fatto

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative siglavano in data 2 marzo 2026 un’ipotesi di accordo volta a riconoscere un incentivo economico al personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali impiegato a supporto dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 723 del 15 maggio 2026, autorizzava la sottoscrizione definitiva dell’intesa, subordinandola alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988. L’ipotesi di accordo veniva trasmessa alla Sezione con note del 19 e 20 maggio 2026, corredate dalla relazione tecnica e da elementi informativi integrativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto verificato il corretto inquadramento dell’ipotesi di accordo nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa del comparto autonomie locali, rilevando che le parti negoziali hanno concordato un incentivo una tantum fino a un massimo lordo di euro 1.000,00 per il personale provinciale, elevabile fino al 40% per posizioni di particolare specializzazione o coordinamento, con una riduzione al 25% per i dipendenti già remunerati con l’indennità di turno. Per il personale di polizia locale dei territori interessati è previsto un compenso di euro 50,00 per ogni turno di effettivo servizio, cumulabile con le altre indennità, mentre per il restante personale di comuni e comunità montane vale la medesima disciplina dell’art. 2, con un limite di spesa distinto.

Sotto il profilo finanziario, il Collegio ha accertato che i costi derivanti dall’accordo ammontano complessivamente a euro 400.000 per la Provincia e a euro 59.382 per Comuni e Comunità, trovando copertura nelle risorse residuali da precedenti accordi certificati, quantificate in euro 481.546 e euro 80.385, con un avanzo rispettivamente di euro 81.546 e euro 21.003. La Sezione ha quindi verificato che gli oneri non eccedono il plafond di risorse individuato in sede di indirizzo, risultando così rispettato il vincolo di compatibilità finanziaria.

Quanto alla compatibilità economica, la valutazione si è basata sul raffronto tra la dinamica retributiva e l’andamento dell’IPCA. L’incremento medio una tantum del monte retributivo fondamentale del personale non dirigenziale è pari allo 0,08%, mentre per i soli beneficiari — circa 250 dipendenti provinciali e 75 appartenenti ai corpi di polizia locale — l’incremento risulta del 4,35% rispetto alla retribuzione media. Considerato il quadro macroeconomico di riferimento e la crescita del Pil nella provincia di Trento stimata per il triennio 2025-2027, il Collegio ha ritenuto l’aumento compatibile, anche in considerazione del carattere una tantum dell’emolumento.

La Sezione ha infine osservato che la metodologia di quantificazione dei costi è attendibile, come emerge dalla documentazione trasmessa dall’A.P.Ra.N., e che le risorse utilizzate residuano da precedenti accordi già oggetto di positiva certificazione. Sulla base di tali verifiche, il Collegio ha reso la certificazione positiva dell’ipotesi di accordo, fatte salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione che costituisce parte integrante della deliberazione, disponendo la trasmissione al Presidente dell’A.P.Ra.N. per il seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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