Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono attività di interesse pubblico (TAR Puglia n. 1089 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito dell’art. 116 c.p.a., e non con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., dovendosi valorizzare la ratio del comma 7 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 che richiama espressamente l’art. 116. Gli obblighi di trasparenza si estendono, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, anche agli enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. Il laboratorio privato che esegue test diagnostici molecolari confluiti nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità svolge attività di indubbia valenza pubblica ed è pertanto soggetto all’accesso. La legittimazione all’accesso generalizzato è riconosciuta a chiunque, senza limitazioni soggettive né obbligo di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 8 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, intesa a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro idonei a rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Destinatario dell’istanza un laboratorio privato di analisi chimico-cliniche, che non si è costituito in giudizio.
Il ricorrente ha costruito l’azione come impugnazione del silenzio rigetto formatosi sull’istanza, sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna del laboratorio all’esibizione della documentazione. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, su rinunzia alla trattazione orale della difesa ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo snodo è processuale. Il Collegio rileva che per l’accesso civico generalizzato non è rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/1990 che tipizzi come rigetto il silenzio sull’istanza. Il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 prescrive infatti che il procedimento si concluda con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Ciononostante, richiamando l’insegnamento della terza Sezione del Consiglio di Stato, il TAR ritiene ammissibile il rito dell’art. 116 c.p.a. in luogo di quello avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Decisivo il comma 7, che abilita il richiedente a ricorrere al TAR proprio ai sensi dell’art. 116. Il riferimento agli “obblighi di trasparenza” contenuto in tale previsione processuale va letto come richiamo a tutto tondo alle varie forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013.
Superata la questione del rito, il Collegio affronta la legittimazione passiva del laboratorio privato. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio esegue i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.
Il laboratorio figura nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione regionale, ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni respiratori secondo protocolli di Real Time PCR. Esso pone quindi in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, decisivo è che le informazioni richieste attengano ad attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’accesso civico generalizzato riguarda dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria. La legittimazione spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza specifica motivazione, ma postula che la documentazione sia nella disponibilità del soggetto destinatario. I dati richiesti rientrano tra quelli accessibili, non emergendo alcuno dei limiti dell’art. 5-bis, e sono nella disponibilità del laboratorio. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ostensione mediante presa visione ed estrazione integrale entro trenta giorni. Spese compensate per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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