Assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 e verifica del posto vacante (TAR Lazio n. 11074 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di assegnazione temporanea del dipendente con figli minori di tre anni, misura di sostegno della genitorialità applicabile anche al personale militare, è subordinata alla ricorrenza di una duplice condizione: la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell’ente di aspirata destinazione e la mancata ricorrenza di casi o esigenze eccezionali ostative alla movimentazione del militare istante. La verifica del posto vacante non va intesa in senso restrittivo, come esatta corrispondenza con la professionalità e le mansioni svolte, ma implica una valutazione in senso ampio avente ad oggetto il proficuo impiego del personale, sì da consentire al lavoratore di essere utilmente adibito a un diverso incarico conforme al ruolo e al grado rivestiti. Le esigenze eccezionali correlate a situazioni di carenza di organico devono essere esposte in modo dettagliato dall’Amministrazione. L’adozione di un nuovo provvedimento negativo, assunto in esito a rinnovata istruttoria, determina l’improcedibilità del ricorso avverso il diniego originario per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Un graduato capo dell’Esercito italiano, in servizio presso una sede diversa da quella di auspicata destinazione, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per raggiungere un ente dislocato nella sede di Lecce. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 4 settembre 2025, avverso il quale il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione.
Con ordinanza cautelare la Sezione accoglieva la domanda ai fini del riesame, rilevando il mancato approfondimento in ordine alla sussistenza di un posto vacante. In esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione adottava un nuovo diniego in data 14 novembre 2025, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., atteso che il nuovo provvedimento negativo del 14 novembre 2025, assunto all’esito della rinnovata istruttoria, ha reso sostanzialmente inutile l’annullamento del diniego originariamente gravato.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha richiamato i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di assegnazione temporanea, precisando che la verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile deve essere condotta in senso ampio, non già limitandosi alla corrispondenza specialistica, ma valutando l’utile impiego del militare nell’ambito dell’intero spettro delle funzioni riconducibili alla posizione rivestita, come nel caso delle figure “assimilabili”.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ha ritenuto congruamente motivato il diniego del 14 novembre 2025. L’Amministrazione ha infatti puntualmente indicato le specifiche esigenze di servizio ostative, riconducibili all’insussistenza di posti vacanti per la figura professionale dell’“Artigliere c/a” e per le figure assimilabili (Fuciliere, Operatore Informatico e Operatore TRAMAT), integralmente alimentate rispetto alla forza prevista presso la sede richiesta.
Le censure del ricorrente sono state reputate generiche, non avendo lo stesso allegato elementi specifici dai quali desumere l’inattendibilità dei dati né prova concreta della corrispondenza sostanziale tra la propria posizione e le figure evocate. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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