Sei scatti stipendiali ex art. 6 bis anche per il congedo a (TAR Puglia n. 1007 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda. Il beneficio spetta al ricorrente che provi il possesso dei requisiti anagrafico (55 anni) e contributivo (35 anni di servizio utile). Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La legittimazione passiva spetta esclusivamente all’INPS, quale unico soggetto obbligato al pagamento del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, si è congedato a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze economiche, oltre interessi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiesto il rigetto. L’INPS, regolarmente evocato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Alla luce degli artt. 25 e 28 del D.P.R. n. 1032/1973, la liquidazione e il pagamento del trattamento di fine servizio competono in via esclusiva all’INPS. L’eccezione è accolta: l’unico soggetto obbligato è l’Ente previdenziale, mentre la partecipazione di altre Amministrazioni al procedimento prodromico non incide sulla loro legittimazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, nn. 2878 e 2979 del 2023, la seconda delle quali cita anche C.G.A.R.S. n. 770/2022.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ritiene pacifici i due requisiti richiesti dall’art. 6 bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, non contestati dalle Amministrazioni intimate secondo l’art. 64, comma 2, c.p.a. Richiama quindi l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza, ancorché collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 3910, 3912, 3914 e 4844 del 2023).
Il percorso argomentativo si fonda su più considerazioni. L’istituto opera nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 387/1987 a opera del Codice dell’ordinamento militare (art. 2268, comma 1, n. 872, D.Lgs. n. 66/2010) lascia fermo l’art. 6 bis per tutte le forze di polizia, come conferma l’art. 1911, comma 3, del Codice. La nozione soggettiva di forze di polizia va letta in senso ampio, in ragione della funzione del decreto, che estende i benefici del D.P.R. n. 150/1987 anche alla Guardia di Finanza, componente delle forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.
Quanto all’ambito oggettivo, il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non assume natura decadenziale: esso rappresenta un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Applicando tali coordinate, in continuità con le sentenze n. 1032/2023 e n. 816/2024 della Sezione, il ricorso è accolto. Il Collegio accerta il diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali, e condanna l’INPS al riconteggio e al pagamento delle differenze economiche. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nei confronti delle Amministrazioni prive di legittimazione passiva.
Nota della Redazione
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