Difetto di giurisdizione contabile sul danno da mancata previdenza complementare (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 120 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da mancata attivazione delle forme di previdenza complementare in favore del personale transitato nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Essa attiene al rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e involge, in via diretta e immediata, gli obblighi del datore di lavoro in ordine all’avvio delle procedure di concertazione e negoziazione. La relativa controversia è pertanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. La Corte dei conti conserva la propria giurisdizione esclusiva solo sulle controversie in materia di pensione a carico dello Stato, concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa e in servizio nell’Arma dei Carabinieri nel ruolo forestale dal 1° gennaio 2017, con precedente appartenenza al Corpo Forestale dello Stato, ha agito in proprio davanti alla Corte dei conti. Ha chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno conseguente alla mancata attivazione delle forme di previdenza complementare, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalle stesse.
Ha dedotto che il passaggio, operato dal d.lgs. n. 177/2016, dal Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri lo avrebbe privato della possibilità di accedere alla previdenza complementare, alimentata da contribuzione a carico in parte dello Stato e in parte del lavoratore. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte; il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha eccepito la carenza di legittimazione passiva; la Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto la rivendicazione del diritto al risarcimento del danno per la mancata attivazione di forme di previdenza complementare, previo accertamento della responsabilità omissiva delle amministrazioni. Si tratta di domande che non riguardano il diritto a pensione né il trattamento previdenziale, bensì il rapporto di impiego, e come tali rimesse al giudice del rapporto di lavoro.
La Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione a carico dello Stato, a norma dell’art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e in tale ambito la sua giurisdizione è esclusiva. Essa ricomprende tutte le controversie sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle fondate sull’inadempimento della prestazione pensionistica.
Nel caso di specie la controversia attiene invece alla previdenza complementare, prestazione diversa da quella obbligatoria a carico dello Stato e rimessa alla determinazione negoziale. La Cassazione, Sezioni Unite n. 22807/2020, ha affermato che l’accertamento richiesto involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e gli obblighi del datore di lavoro in merito all’avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e della conseguente istituzione della previdenza complementare.
La domanda risarcitoria per mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione, ai sensi degli artt. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, è dunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Essa attiene all’inadempimento di prestazioni solo genericamente previdenziali, inerenti al rapporto di pubblico impiego, ed esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.
Giudice della controversia è quindi quello del rapporto di lavoro e, trattandosi di impiego pubblico non contrattualizzato, il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. Il precedente di segno opposto invocato dal ricorrente è isolato nella stessa Sezione territoriale ed è stato riformato in appello dalla pronuncia della Sez. III App. n. 73/2021, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione proprio sulla base della decisione delle Sezioni Unite. Non residuano pertanto spazi per ravvisare una cognizione del giudice delle pensioni. La Corte dichiara il difetto di giurisdizione; attesa la pronuncia preliminare in rito, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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