Ricalcolo pensione militare, nessuna decadenza per il rimedio giurisdizionale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 395 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa volta a ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica o la revoca del provvedimento definitivo di quiescenza. Esso non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile davanti alla Corte dei conti, anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente interpretazione analogica. L’errore di diritto, quale quello relativo al calcolo del trattamento pensionistico, non rientra inoltre nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973, con la conseguenza che resta inapplicabile il relativo termine di decadenza. Va quindi riconosciuta la spettanza del ricalcolo richiesto, con accessori.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Marina Militare, è titolare di pensione ordinaria di inabilità con sistema misto e ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico applicando, sulla quota retributiva, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. A fondamento della domanda ha rappresentato di aver inviato diffida all’amministrazione militare e all’Inps, senza ottenere riscontro, richiamando l’aliquota indicata dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
L’Inps ha eccepito di essere ordinatore secondario di spesa, per essere la pensione anteriore al 2010, e ha dedotto l’infondatezza nel merito, in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei. L’amministrazione militare ha eccepito la decadenza della domanda, per essere stata presentata oltre il triennio dall’emissione del decreto concessivo, ai sensi dell’art. 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente ha replicato confermando le proprie conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto disatteso l’eccezione di decadenza. L’art. 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 consente all’ufficio che ha emesso il provvedimento di modificarne o revocarne il contenuto, in presenza di errori di fatto o di calcolo ovvero di documenti nuovi o falsi, su domanda dell’interessato da presentare a pena di decadenza entro tre anni.
Richiamando la giurisprudenza della Corte, il giudice ha osservato che il termine di decadenza riguarda esclusivamente l’istanza amministrativa diretta a ottenere dall’ufficio emittente la modifica del provvedimento di pensione e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale davanti alla Corte dei conti. La norma, di carattere eccezionale, non ammette interpretazione analogica.
Il giudice ha poi aggiunto un ulteriore profilo. Con riferimento a fattispecie analoga, relativa al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, si è ritenuto di escludere l’applicabilità delle norme invocate dall’amministrazione militare, perché l’errore di diritto non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973. Anche per tale ragione non risulta applicabile il termine di decadenza da esse previsto.
Il ricorso è stato quindi accolto. Sugli arretrati spettanti competono al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eventualmente eccedente gli interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento. Le spese sono state compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza sulla questione sottesa.
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Nota della Redazione
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