Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 256 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il processo interrotto per sopravvenuta perdita della capacità della parte deve essere proseguito o riassunto nel termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione. Decorso inutilmente tale termine, il giudizio si estingue ai sensi del comma 6 dell’articolo del codice di giustizia contabile richiamato dal collegio. L’estinzione opera d’ufficio, una volta rilevata la mancata riassunzione da parte di tutti i soggetti legittimati. La declaratoria di estinzione non presuppone un’accertata soccombenza nel merito e comporta che nulla sia disposto per le spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una fattispecie di danno erariale connessa a opere di ristrutturazione e ampliamento di un polo ospedaliero. Il giudice di primo grado, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza n. 178/2020, aveva condannato una società, in qualità di progettista, e il direttore dei lavori al pagamento, in favore della struttura sanitaria, di una somma rilevante, in misura paritaria e senza vincolo di solidarietà.
La società ha proposto appello davanti alla Sezione centrale, contestando la giurisdizione, la ricostruzione del progetto e la quantificazione del danno. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la liquidazione giudiziale della società appellante, dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 40/2024 del 23 gennaio 2024. Il difensore ha notificato a tutte le parti e alla segreteria tale circostanza, determinando l’interruzione del processo.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta una questione processuale preliminare, che assorbe ogni altro motivo. Rileva come, a seguito della sopravvenuta liquidazione giudiziale dell’appellante, sia stata emessa un’ordinanza n. 2/2024 depositata in data 12 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata l’interruzione del giudizio. Tale provvedimento è stato comunicato in data 15 febbraio 2024 sia al curatore sia alla parte interessata, nonché alla stessa data nei confronti dell’ultima parte coinvolta.
La Corte richiama la regola processuale secondo cui, intervenuta l’interruzione, il processo deve essere proseguito o riassunto entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Si tratta di un termine perentorio, il cui inutile decorso produce l’estinzione del giudizio.
Nel caso concreto, nessuna delle parti legittimate ha attivato la prosecuzione né la riassunzione nel termine previsto. Il collegio verifica che non risultano istanze provenienti dal curatore, dalle procure contabili o dalle altre parti processuali. La mancata iniziativa determina quindi l’estinzione del processo interrotto.
Sulla scorta di tale rilievo, la Corte dichiara estinto il giudizio e non dispone alcunché in ordine alle spese, in coerenza con la natura della pronuncia. La decisione è assunta in camera di consiglio e deposta in segreteria, con mandato per gli adempimenti successivi.
Nota della Redazione
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