Rivalsa dell’assicuratore del vettore (art. 141, comma 4, cod. ass.): serve l’adesione alla convenzione CARD, ma restano i rimedi ordinari e il giudice deve esaminare le domande subordinate (Cass. 9419/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 9419/2026, pubblicata il 14 aprile 2026 (R.G.N. 2165/2023) — camera di consiglio del 19 febbraio 2026, Presidente Marco Rossetti, Relatore Giovanni Fanticini.
Il principio di diritto
L’art. 141, quarto comma, cod. ass. — che riguarda la rivalsa tra imprese assicuratrici — subordina l’azione alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e, ciòè, al meccanismo di risarcimento diretto disciplinato dal d.P.R. n. 254 del 2006, che impone una convenzione tra imprese («CARD») per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema; in difetto di adesione alla «convenzione CARD» manca il presupposto convenzionale del modulo semplificato di rivalsa a cui il quarto comma ancora il riequilibrio tra imprese.
Il fatto
L’assicuratore del veicolo su cui viaggiava una terza trasportata, dopo averla risarcita in via diretta ai sensi dell’art. 141, comma 1, cod. ass. (per circa 969.255 euro, tramite una società mandataria), agì in rivalsa contro l’assicuratore del responsabile civile. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano rigettarono la rivalsa ex art. 141, comma 4, cod. ass. per la mancata adesione dell’attrice alla convenzione CARD. La compagnia del vettore e la società mandataria (ricorrente incidentale) hanno proposto ricorso per cassazione.
La motivazione
Sulla rivalsa ex art. 141, comma 4 (primo motivo del ricorso principale e secondo dell’incidentale): infondati. L’art. 141 disciplina due rapporti distinti. Il comma 1 appresta la tutela rafforzata del terzo trasportato, risarcito dall’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento delle responsabilità e anche se la controparte non aderisce alla CARD (principio vulneratus ante omnia reficiendus; Cass., Sez. Un., n. 35318/2022; Cass. n. 1279/2019, n. 1161/2020, n. 12172/2023). Il comma 4 regola invece i soli rapporti interni tra imprese, subordinando la rivalsa «ai limiti e alle condizioni dell’art. 150 cod. ass.», che rinviano al d.P.R. n. 254/2006 e alla convenzione CARD. I precedenti invocati dalle ricorrenti riguardano la tutela del terzo (comma 1), non la rivalsa (comma 4): senza adesione alla CARD manca dunque il presupposto della rivalsa ex art. 141, comma 4. Ciò non priva però l’assicuratore del vettore degli strumenti recuperatori ordinari: il regresso ex art. 1299 c.c., la surrogazione ex art. 1203 c.c. e la surrogazione assicurativa ex art. 1916 c.c.
Sull’omessa pronuncia (secondo motivo del ricorso principale, primo e terzo dell’incidentale): fondati. La Corte d’appello ha rigettato tutto sulla sola carenza di legittimazione ex art. 141, senza esaminare le domande subordinate e autonome (surrogazione, art. 144 cod. ass., art. 2054 c.c.): omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) o motivazione inesistente (art. 132, n. 4, c.p.c.). In base a Cass., Sez. Un., n. 35318/2022, l’insussistenza dei presupposti dell’art. 141 non consente il rigetto della domanda se ricorrono i presupposti degli artt. 144 cod. ass. o 2054 c.c.; la «ragione più liquida» non può pretermettere motivi subordinati e autonomi.
Esito: rigetta il primo motivo del ricorso principale e il secondo dell’incidentale; accoglie il secondo motivo del principale e il primo e il terzo dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Implicazioni pratiche
Per le imprese assicuratrici, la rivalsa «agevolata» tra compagnie ex art. 141, comma 4, cod. ass. presuppone l’adesione alla convenzione CARD: senza di essa quel modulo semplificato non opera. Non si perde però ogni tutela: l’assicuratore del vettore che ha pagato può comunque agire con i rimedi ordinari — regresso ex art. 1299 c.c., surrogazione ex artt. 1203 e 1916 c.c. Sul piano processuale, il giudice non può rigettare in blocco l’impugnazione fermandosi al difetto di legittimazione ex art. 141: deve esaminare le domande subordinate e autonome fondate su titoli diversi (artt. 144 cod. ass., 2054 c.c.), proposte proprio per l’ipotesi di rigetto della principale. Resta in ogni caso fermo che l’adesione o meno alla CARD non pregiudica il diritto del terzo trasportato al risarcimento diretto.
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