Incompetenza territoriale e onere di contestazione del foro ex art. 19 cod. (Cass. civ. Sez. II n. 23754 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti di una persona giuridica, la mancata contestazione, nella comparsa di risposta, del criterio di collegamento di cui all’art. 19, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda — comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza. L’eccezione deve pertanto ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. L’onere di contestazione non dipende da un’allegazione dell’attore in proposito, né la notifica dell’atto introduttivo presso la sede della convenuta integra ammissione della insussistenza dello stabilimento nel circondario.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto ingiuntivo, intimava a una società di pagare in favore di altra società la somma di euro 177.188,69, oltre interessi e spese, per inadempimento di un contratto di subappalto.
La società ingiunta proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo che la competenza spettasse al Tribunale di Torino, sede della propria sede principale. La creditrice opposta eccepiva la competenza di Napoli Nord in forza dell’art. 10 del contratto, che designava quel foro come esclusivo. Il giudice dell’opposizione rigettava l’eccezione, ritenendola incompleta per non aver la convenuta contestato la sussistenza del criterio di collegamento ex art. 19 cod. proc. civ.. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per regolamento facoltativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di ammissibilità. Il regolamento di competenza è esperibile solo avverso provvedimenti aventi natura decisoria. L’ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato non proposta l’eccezione, ha radicato la propria competenza ed ha esaminato i requisiti di cui agli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. ai fini della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Richiamando l’orientamento espresso dalla Sez. II n. 21530 del 2020, il Collegio ribadisce che per “decisione di merito” rileva anche la risoluzione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché non compiuta solo incidentalmente in funzione della competenza. Nel caso di specie il giudice non ha risolto incidentalmente la controversia, ma ha decretato la provvisoria esecutività del decreto opposto dopo essersi pronunciato positivamente sulla propria competenza: il regolamento è dunque ammissibile.
Nel merito, l’istanza è infondata. La Corte precisa che la questione della designazione convenzionale di un foro in deroga, ai sensi degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ., non è stata affrontata dal giudice nell’ordinanza impugnata; il Collegio la richiama solo ad integrazione.
Il nucleo del principio riguarda l’onere di contestazione del foro ex art. 19. Secondo l’orientamento consolidato — richiamato con le Sez. III n. 31121 del 2024, Sez. VI-2 n. 20597 del 2018, Sez. VI-3 n. 22510 del 2016, n. 26094 del 2014, n. 5725 del 2013 e Sez. III n. 21899 del 2008 — la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento. Non si tratta di una prova negativa: basta contestare di non avere sede o rappresentanza legale nel circondario.
La Corte esclude poi che l’onere dipenda da un’allegazione dell’attore, non esigendo l’art. 163, comma 3, n. 2, cod. proc. civ. l’indicazione della sede della persona giuridica o dello stabilimento. Neppure la notifica presso la sede della convenuta integra non contestazione, esprimendo la regola dell’art. 145 cod. proc. civ. Il Collegio dichiara quindi la competenza del Tribunale di Napoli Nord, rigetta il ricorso e rimette le spese al merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.