Danno da perdita del feto assimilato alla perdita del rapporto parentale (Cass. civ. Sez. III n. 26826 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, rilevando tanto nella dimensione della sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori. La perdita del frutto del concepimento prima della venuta in vita determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre quanto, e soprattutto, della madre. Il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce della morfologia del danno e di tutte le circostanze di fatto, procedendo, ove possibile, all’interrogatorio libero delle parti.

Il Fatto

Una donna giunta alla quarantunesima settimana di gravidanza viene accompagnata al pronto soccorso di una struttura ospedaliera. Fin dalle prime ore emergono segnali cardiotocografici di allarme e successivamente una perdita di variabilità durante le decelerazioni, indice di sofferenza fetale. Nonostante la situazione di pericolo, nessun intervento viene eseguito durante la notte; solo la mattina successiva si procede all’ecografia e poi al parto cesareo. La neonata muore poco dopo la nascita per grave asfissia perinatale.

I genitori, i nonni e i fratelli sopravvenuti convengono in giudizio la struttura sanitaria. Il Tribunale accoglie la domanda dei genitori e dei nonni, liquidando il danno da perdita del rapporto parentale, e rigetta quella dei fratellini non ancora concepiti. La Corte d’appello dimezza il risarcimento, qualificando la perdita come relazione affettiva solo potenziale. I danneggiati ricorrono in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il nodo è il significato del sintagma danno potenziale. Secondo il collegio, il contrasto tra le pronunce richiamate è solo apparente, purché il termine sia correttamente inteso. Se “potenziale” indica la mancata evoluzione del rapporto genitore-figlio, normalmente destinato a dipanarsi nel tempo, la definizione è corretta. Non lo è se nega la doppia dimensione del danno, ossia la sofferenza interiore della madre e l’incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dei genitori.

La Corte riafferma i principi della Cass. n. 26301/2021, che qualifica la perdita del frutto del concepimento come vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, richiamando il fondamento costituzionale della tutela del concepito (Corte costituzionale n. 27 del 1975) e il diritto alla protezione della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.

Il collegio stigmatizza la decisione territoriale che aveva liquidato una somma inferiore al minimo tabellare sul presupposto della mancata instaurazione di una relazione effettiva. Il rapporto genitoriale nasce già durante la vita prenatale e si consolida progressivamente: ove l’illecito abbia causato la morte del feto, si produce in capo ai genitori la lesione di un rapporto familiare già in essere.

Quanto ai parametri di liquidazione, la Corte conferma l’uso delle tabelle milanesi, respingendo la pronuncia che ne negava valore, e ribadisce il ruolo nomofilattico della Cassazione. Il motivo sull’estromissione della cedente è invece rigettato: opera la perpetuatio legitimationis e sussiste litisconsorzio necessario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *