Avanzamento a scelta valutazione globale insindacabile salvo manifesta irragionevolezza (TAR Lazio n. 5356 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali si fonda su una valutazione per merito assoluto e non comparativo, rimessa all’ampia discrezionalità tecnica della Commissione superiore di avanzamento e condotta sulla base dei parametri di cui all’art. 1058, comma 5, d.lgs. n. 66/2010. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di logicità e razionalità dei criteri seguiti, senza possibilità di invadere il merito valutativo, ed è ammesso solo in presenza di palesi irragionevolezze o macroscopiche incongruenze emergenti ictu oculi dalla documentazione. L’eccesso di potere in senso relativo postula la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, dimostrata da una conclamata ed evidente superiorità complessiva dell’interessato rispetto ai parigrado promossi, non essendo configurabile attraverso un inammissibile confronto a coppie tra singoli titoli o qualità.
Il Fatto
Il ricorrente, tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato la nota del 10.11.2022 concernente l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2022, lamentando la mancata promozione nonostante il collocamento al secondo posto nella graduatoria di merito, in posizione non utile per la disponibilità di un solo posto. Ha dedotto la violazione degli artt. 1032, 1057, 1058 e 1060 d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 702-708 d.P.R. n. 90/2010, nonché plurimi profili di eccesso di potere in senso assoluto e relativo, incentrati sull’inadeguatezza del punteggio conseguito rispetto ai propri precedenti di carriera e al raffronto con il militare promosso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio di avanzamento, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione della Commissione non implica una comparazione tra scrutinandi, ma si sostanzia in un apprezzamento in assoluto per ciascun candidato, concluso con un punteggio complessivo basato su giudizi per merito assoluto. Ne deriva che l’attività valutativa, connotata da amplissima discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, che risaltino ictu oculi per la loro evidenza.
Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, la Corte ha rilevato che il ricorrente ha ottenuto un giudizio ampiamente favorevole per ciascuna delle quattro voci oggetto di valutazione, con un punteggio di merito pari a 26,16 punti. Gli elementi addotti non risultano idonei a comprovare l’eccezionalità meritoria richiesta dalla giurisprudenza, non emergendo la ricorrenza cumulativa di tutti i giudizi finali apicali, delle massime aggettivazioni e del primo posto nei corsi, né la continuità e perduranza dei livelli apicali nelle note caratteristiche nell’arco della carriera.
In relazione all’eccesso di potere in senso relativo, il Tribunale ha escluso la configurabilità di una rottura dell’uniformità del criterio valutativo. Il raffronto operato dal ricorrente si è risolto in un inammissibile confronto a coppie, mentre la giurisprudenza richiede l’emersione di una conclamata ed evidente superiorità complessiva rispetto ai controinteressati. La rilevanza degli incarichi rivestiti non è di per sé attributiva di capacità e attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto, e la valutazione dei corsi deve considerare i risultati e non la mera frequenza. Quanto alle onorificenze, costituite da due encomi semplici e due elogi, non rivestono importanza dirimente ai fini dell’avanzamento se non connotate da eccezionalità e costanza nell’intera carriera.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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