Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1915 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta nell’ambito della stessa struttura ministeriale. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, con riguardo analogico ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari. Il riconoscimento degli interessi fino al saldo richiede autonoma enunciazione nel titolo azionato e non può essere introdotto in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza della sentenza n. 419/25 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario, accogliendo i ricorsi riuniti, aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per i diversi anni scolastici indicati, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, costituendosi in giudizio l’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, risulta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla documentazione prodotta. Sotto il secondo, è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è dunque accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi regionali.
È invece disattesa la richiesta di interessi fino al saldo, considerata la natura del beneficio e la mancata enunciazione sul punto da parte del giudice del lavoro. Il Tribunale precisa altresì che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in relazione alla fase di studio e a quella istruttoria e di trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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