Rinuncia ai ricorsi e estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 8152 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dalla parte ricorrente e sottoscritta per accettazione dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di esame dei motivi. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese quando le parti concordemente la richiedono. Trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1264/2020 della Corte d’appello di Firenze, che – in sede di rinvio – aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalle controparti nei loro confronti. Le controparti hanno resistito con controricorsi.
Nel corso del giudizio di legittimità entrambi i ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, sottoscritti per accettazione dalle controparti. La Corte ha quindi proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, a fronte del deposito delle dichiarazioni di rinuncia, risulta superfluo l’esame dei motivi del ricorso principale e di quello successivo. La rinuncia intervenuta e accettata dalle controparti rende indeed non più necessaria la valutazione del merito delle censure.
Il collegio dichiara pertanto l’estinzione del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti e le parti controricorrenti, per intervenuta rinuncia ai ricorsi.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione integrale, come concordemente richiesto dalle stesse parti.
Infine, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che, trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo, richiamando sul punto Cass. n. 13636 del 2015.
Nota della Redazione
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