Sanzioni per furto di energia: inammissibile la contestazione senza impugnare il tributo (Cass. civ. Sez. V n. 6607 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per la sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta, il contribuente che intenda contestare la sola sanzione irrogata è tenuto a impugnare anche la liquidazione del tributo, posta a presupposto della stessa, poiché il processo tributario, strutturato come giudizio di impugnazione-merito, non consente l’accertamento incidentale dell’inadempimento contrattuale. Il vizio di motivazione dell’atto di contestazione non è deducibile in modo astratto, dovendo il contribuente, che si trovi nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, dimostrare in concreto l’erroneità della liquidazione. In sede di legittimità, il motivo che non si confronti con la ratio decidendi del giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso l’atto di contestazione emesso dall’Amministrazione finanziaria, con il quale era stata irrogata la sanzione per avere sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta, a seguito di verbale di verifica che aveva accertato una manomissione del contatore.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Dogane, rilevando che la sottrazione era pacifica e che la liquidazione dei consumi operata con fattura dal fornitore non era stata oggetto di contestazione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo la nullità della sentenza per non avere la CTR considerato che l’atto impugnato non era stato notificato insieme alla fattura e non ne riproduceva il contenuto essenziale.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non coglieva la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello. La CTR aveva statuito che il consumo di elettricità è determinato e liquidato ordinariamente con la fattura e che questa non era stata contestata, né con reclamo né in via giurisdizionale. Ne derivava che la contestazione incentrata sulle sole sanzioni, in assenza di impugnazione sul tributo, era mal posta.
Il giudice di merito aveva aggiunto che un siffatto accertamento non può avvenire in via incidentale nel processo tributario, stante la sua natura di impugnazione-merito, che impone al contribuente di dimostrare in concreto l’erroneità della liquidazione. La censura, riproponendo le difese già esaminate nei gradi di merito, non si confrontava con tale complessiva motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente prospettava, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’esistenza della fattura non comunicatagli prima del processo, oltre all’omessa pronuncia sull’erronea individuazione del destinatario dell’atto.
La Corte ha ritenuto il motivo affetto da concorrenti ragioni di inammissibilità e infondatezza. Per consolidata interpretazione (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dedotto quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato: nella specie la captazione illecita e la fattura che ne quantificava il valore erano esplicitamente posti a base della decisione. Quanto all’omessa pronuncia, essa andava censurata sotto il diverso paradigma del n. 4 e risultava comunque solo abbozzata, priva di riferimenti agli atti nei quali la questione sarebbe stata riproposta in appello.
La Corte ha infine precisato che l’error in procedendo legittima il potere di diretto esame degli atti del merito, ma presuppone l’ammissibilità del motivo, secondo il principio di specificità degli artt. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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