Confidi minori: nessuna nullità delle fideiussioni per crediti fiscali (Cass. civ. Sez. I n. 7812 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fideiussione prestata da un c.d. confidi minore, iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.B. e nella sezione riservata ai confidi ex art. 155, comma 4, T.U.B. (ratione temporis applicabile), non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità virtuale non è prevista in modo testuale, né è ricavabile implicitamente dalla previsione secondo cui tali soggetti svolgono “esclusivamente” l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi. Le previsioni limitative dell’attività dei confidi non fanno perdere al consorzio la capacità di agire propria della società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. La fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario, né l’art. 107 T.U.B. riserva il rilascio di fideiussioni a soggetti autorizzati.

Il Fatto

L’agente della riscossione chiese l’ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa di garanzia collettiva fidi di un credito di rilevante importo, in parte privilegiato e in parte chirografario, fondato su tre fideiussioni rilasciate dalla cooperativa all’amministrazione finanziaria nell’interesse dei propri soci a garanzia di rateazioni su conciliazioni giudiziali.

Il giudice delegato respinse la domanda, ritenendo nulle le garanzie perché rilasciate da un confidi minore, iscritto solo nell’elenco generale e non nell’elenco speciale, al di fuori dell’attività consentita. Il Tribunale, in sede di opposizione, accolse invece la tesi dell’agente della riscossione, ritenendo valide le fideiussioni perché previste espressamente dalle leggi tributarie, in deroga alla disciplina bancaria. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 107 e 155 T.U.B., sostenendo la prevalenza della disciplina bancaria su quella tributaria e la conseguente nullità virtuale delle garanzie per violazione di norme imperative. Il motivo è infondato.

La Corte fa propria la lettura nomofilattica espressa dalle Sezioni Unite n. 8472 del 2022. I presupposti di fatto non sono contestati: all’epoca del rilascio delle garanzie la cooperativa era iscritta all’elenco generale e nella apposita sezione riservata ai confidi, e le fideiussioni furono prestate nell’interesse di imprese socie.

Secondo le norme allora vigenti, la cooperativa rientrava tra i confidi minori, distinti dai confidi maggiori iscritti nell’elenco speciale. Ai confidi minori era riferito il comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 269 del 2003, che riserva loro l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi. Non viene in rilievo la riscrittura degli artt. 106 e ss. T.U.B. operata dal d.lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore il 19.09.2010 con regime transitorio di dodici mesi.

Il Tribunale aveva ritenuto non applicabile il limite del T.U.B. perché diverse norme fiscali prevedevano la possibilità che la fideiussione fosse rilasciata dai confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 T.U.B., considerando indistintamente confidi minori e maggiori. A tale ratio subentra il più generale principio delle Sezioni Unite n. 8472 del 2022: la garanzia prestata dal confidi minore nell’interesse di un associato, a garanzia di un credito da contratto non bancario, non è nulla. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati.

Le previsioni limitative non fanno perdere al consorzio la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario. Dalle disposizioni che impongono ai confidi minori l’attività di garanzia collettiva non è desumibile implicitamente un divieto assoluto di attività diverse. Accertata la validità delle fideiussioni, è meritevole di accoglimento la domanda di ammissione del credito al passivo, con rigetto del ricorso.

La Corte rigetta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché ai sensi dell’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 compete all’agente della riscossione provvedere all’insinuazione al passivo, salvo l’onere di chiamare in causa l’ente creditore ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate a fronte del sopravvenuto indirizzo nomofilattico, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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