L’eccezione di non revocabilità per partite bilanciate non richiede formule sacramentali (Cass. civ. Sez. 1 n. 6546 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, l’eccezione di non revocabilità fondata sul fenomeno delle partite bilanciate non richiede l’utilizzo di formule sacramentali ed è validamente proposta sin dalla comparsa di costituzione, quando la contestazione — pur senza impiegare l’espressione tecnica — alluda chiaramente alla sostanza economica del fenomeno, incentrandosi sulla coincidenza temporale fra entrate ed uscite in conto e sulla circostanza che la rimessa avesse lo scopo di creare la provvista per una speculare operazione a debito. È inammissibile per difetto di interesse la censura rivolta avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta.
Il Fatto
Il Fallimento di una società cooperativa aveva agito nei confronti della banca per ottenere, ex art. 67 legge fall., la revocatoria di alcune rimesse bancarie intervenute nel periodo sospetto. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda e la Corte d’Appello, investita del gravame della banca, aveva escluso la revocabilità di due pagamenti eseguiti a fronte di un contratto di anticipazione contro cessione di crediti, compensando per metà le spese dei due gradi e ponendo il residuo a carico dell’istituto di credito. La banca ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 67 legge fall. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. per l’erronea allocazione dell’onere probatorio in capo alla banca. Il motivo non si confrontava con la ratio effettiva della pronuncia impugnata: il giudice di merito, valorizzando la relazione del CTU, aveva ritenuto — con ragionamento presuntivo non intercettato dalla censura in iure — che il saldo disponibile coincidesse con quello per valuta indicato dal consulente.
Il secondo motivo è stato invece accolto, per quanto di ragione. La Corte ha rilevato che l’eccezione di non revocabilità per il fenomeno delle partite bilanciate non richiede formule sacramentali. Nella specie, la banca aveva contestato sin dalla comparsa di costituzione la natura solutoria delle rimesse, allegando che la provvista versata era stata immediatamente utilizzata per l’emissione di assegni bancari. Tale contestazione, pur in assenza dell’espressione tecnica, alludeva chiaramente alla coincidenza temporale fra entrate e uscite e alla finalità di creare la provvista per operazioni a debito. La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione, mentre la stessa era già contenuta sostanzialmente nell’atto introduttivo del giudizio.
La seconda parte dello stesso motivo, rivolta contro argomentazioni svolte ad abundantiam nella motivazione impugnata, è stata dichiarata inammissibile, difettando l’interesse alla censura. Il terzo motivo, concernente l’accertamento della scientia decoctionis, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la censura mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non essendo l’accertamento fondato esclusivamente sui protesti ma anche sull’andamento del conto corrente e sulla qualità professionale dell’accipiens.
Il quarto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.