Correzione d’ufficio dell’errore materiale nell’indicazione della sezione decidente (Cass. civ. Sez. 1 n. 6376 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione della sezione che ha deciso nel dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione costituisce errore materiale suscettibile di correzione, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. La correzione non incide sul contenuto sostanziale della decisione ma si limita a rendere il testo conforme alla reale volontà del giudice, desumibile dall’intestazione complessiva del provvedimento. La procedura correttiva, attivata con decreto di iscrizione a nuovo ruolo, si conclude con ordinanza che dispone la sostituzione della dicitura erronea con quella corretta nel dispositivo, con gli adempimenti di cancelleria ai sensi degli artt. 288, secondo comma, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Il Fatto
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, con sentenza pubblicata in data 29 ottobre 2025, sia il ricorso proposto dalla società contribuente sia il controricorso presentato dalla società finanziaria, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Nel testo del dispositivo di tale pronuncia, tuttavia, è stata inserita un’erronea attestazione conclusiva, nella quale la decisione risultava adottata nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte, anziché della Sezione Prima Civile, che aveva effettivamente trattato il procedimento.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Civile, investita della questione in seguito a decreto del 30 ottobre 2025 che ha disposto l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento per la correzione d’ufficio, ha rilevato l’esistenza di un evidente errore materiale nella sentenza n. 28616/2025. Nel dispositivo della pronuncia, a pagina 12, l’attestazione conclusiva recava l’indicazione della camera di consiglio della Sezione Lavoro, in contrasto con l’intestazione complessiva della sentenza, nella quale veniva reiteratamente indicata, quale sezione decidente, la Sezione Prima Civile.
La Corte ha precisato che l’errore era agevolmente desumibile dal contesto del provvedimento, non essendovi alcuna ambiguità sulla reale volontà del giudice. La difformità tra l’indicazione contenuta nel dispositivo e quella risultante dall’intestazione della sentenza integrava, pertanto, gli estremi dell’errore materiale correggibile con il procedimento disciplinato dall’art. 391-bis c.p.c.
In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la correzione, sostituendo nel dispositivo della sentenza n. 28616/2025 il riferimento alla Sezione Lavoro con quello corretto alla Sezione Prima Civile, mantenendo invariata la data della camera di consiglio indicata nel testo originario. Ha, infine, rimesso gli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288 c.p.c. e 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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Nota della Redazione
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