Danno da siccità e criteri ministeriali di calcolo della PLV (TAR Sicilia n. 398 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti compensativi per danni da siccità, l’archiviazione della domanda di sostegno è legittima quando il produttore agricolo abbia scientemente disatteso i criteri di calcolo della perdita di reddito e della produzione lorda vendibile stabiliti dal Ministero e recepiti dall’avviso pubblico cui ha aderito. La natura vincolata del provvedimento di definizione del procedimento esclude l’annullabilità per vizi procedimentali o formali, ove sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Ai fini del rispetto dell’obbligo di contraddittorio procedimentale non occorre un’analitica confutazione di tutti gli argomenti della parte, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che l’Amministrazione li abbia valutati nel loro complesso. Il provvedimento può essere motivato per relationem mediante il rinvio agli atti istruttori e alle note di avvio del procedimento.

Il Fatto

Con decreto ministeriale è stato riconosciuto il carattere eccezionale dell’evento siccità verificatosi in Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022, con applicazione delle misure di intervento del d.lgs. n. 102/2004. L’Assessorato regionale ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, riservate alle imprese agricole che avessero subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale rispetto alla media del triennio o del quinquennio precedente.

Il titolare di un’azienda agricola ha presentato domanda di accesso ai benefici. All’esito dell’istruttoria l’Assessorato ha disposto l’archiviazione, rilevando il mancato riscontro alla nota di avvio del procedimento di archiviazione e una percentuale di danno inferiore al 30% della PLV aziendale. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con due motivi: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione con violazione dei criteri di valutazione dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo innanzitutto che il provvedimento sia sufficientemente motivato anche per relationem, mediante il rinvio alla circolare MASAF, alla nota di avvio dell’archiviazione e al verbale istruttorio del responsabile del procedimento.

Quanto ai criteri di calcolo del danno da siccità, la circolare ministeriale e l’avviso pubblico cui il ricorrente ha aderito prevedono che, in mancanza di documentazione aziendale probante, si utilizzi quale parametro lo standard value riferito alle polizze assicurative agricole agevolate, con i prezzi e le rese ivi desumibili. Il ricorrente, sostenendo l’inattendibilità del fatturato del triennio precedente per l’incremento di superficie verificatesi nel 2022, ha invece fatto riferimento al fatturato 2022-2023 e alla resa parametrata ai valori di mercato, pervenendo a una perdita di importo diverso da quello ministeriale.

La Corte ha osservato che il ricorrente ha scientemente disatteso il criterio di calcolo imposto, né ha contestato i risultati dei calcoli eseguiti dal responsabile del procedimento applicando il criterio ministeriale. Sul punto non rileva la dedotta inattendibilità dei dati storici, poiché il parametro sostitutivo è espressamente previsto dalla disciplina di settore.

Quanto al dedotto vizio procedimentale, il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui, ai fini del rispetto dell’obbligo di contraddittorio procedimentale, non occorre un’analitica confutazione di tutti gli argomenti della parte, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso per la formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933). Nella nota di avvio richiamata dal provvedimento emerge che l’Amministrazione ha esaminato le osservazioni e i documenti prodotti, ritenendoli non sufficienti a completare l’istruttoria.

Il Collegio ha infine osservato che non è annullabile un provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata dello stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (TAR Roma sez. V, 7 febbraio 2025, n. 2874). Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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