Il payback dei dispositivi medici tra atti ministeriali e provvedimenti regionali: un discrimine di giurisdizione (TAR Lazio n. 13771 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback per i dispositivi medici relativamente al quadriennio 2015-2018, così come delineato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dalle successive norme di attuazione, non viola i principi di affidamento, libertà di impresa, capacità contributiva e di irretroattività delle norme tributarie, costituendo un contributo solidaristico proporzionato e ragionevole. In particolare, la determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento sono attività di competenza statale, mentre i provvedimenti regionali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici e quantificano l’importo dovuto hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, senza alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che la posizione giuridica del fornitore, che contesta l’an o il quantum dell’obbligazione di ripiano, ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella fornitura di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto della Regione Piemonte che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ingiungendole il versamento di una somma. Nel medesimo giudizio, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario, ha contestato anche la legittimità degli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida attuative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa del sistema, evidenziando come la fissazione del tetto di spesa e la certificazione del suo sforamento siano attività rimesse al legislatore e agli organi statali, mentre alle regioni sia demandato esclusivamente un compito di attuazione vincolata, consistente nella verifica tecnico-contabile del fatturato e nella conseguente ripartizione dell’onere tra le imprese.
Riguardo alle censure avverso gli atti statali, il TAR le dichiara infondate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il payback una misura ragionevole e proporzionata. Esclude, inoltre, la violazione dell’art. 53 Cost., affermando che il fatturato rappresenta un adeguato indice di capacità contributiva, in quanto il meccanismo non costituisce un prelievo sul reddito ma un contributo solidaristico. Il Giudice rigetta anche le censure relative alla lesione dell’affidamento e alla violazione delle regole di evidenza pubblica, poiché il sistema era già noto alle imprese fin dal 2015 e il ripiano non incide sul sinallagma contrattuale, agendo ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore.
Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’atto regionale, pur formalmente definito “provvedimento”, non è espressione di potere autoritativo: la regione si limita a porre a carico delle aziende un superamento del tetto già certificato a livello statale, applicando matematicamente percentuali e dati di fatturato fissati da altri. Ne deriva un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, in cui la posizione di quest’ultima ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo della somma dovuta.
La verifica della correttezza dei calcoli, della completezza dell’istruttoria o della spettanza di riduzioni – come quella introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 – non involge l’esercizio di alcun potere discrezionale e attiene unicamente all’esatta determinazione del quantum debeatur. La causa può quindi essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi.
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Nota della Redazione
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