TAEG nel prestito vitalizio e anatocismo: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 4379 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inesatta indicazione del TAEG o dell’ISC non determina la nullità del contratto di prestito vitalizio, poiché la sanzione della nullità è prevista dall’art. 117 TUB solo per il credito al consumo, categoria cui il prestito vitalizio non appartiene per ammontare dell’operazione. Ne consegue la piena validità della clausola convenzionale sui tassi e l’inapplicabilità del tasso sostitutivo. Quanto all’anatocismo, in difetto della delibera del CICR prevista dalla nuova formulazione dell’art. 120 TUB, la norma non ha assunto efficacia applicativa concreta, con persistente operatività della delibera CICR del 2000. L’istituto del prospective overruling non è invocabile per i mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, non essendo precluso alla parte il diritto di azione né al giudice il potere di dirimere la controversia.
Il Fatto
La vicenda origina da un contratto di prestito vitalizio stipulato tra la ricorrente e un istituto di credito, poi ceduto a una società veicolo. La cliente aveva convenuto in giudizio il soggetto cedente, chiedendo la nullità della clausola sul TAEG e della clausola anatocistica. Il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva dichiarato la nullità parziale del contratto, applicato il tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117 TUB e condannato le convenute alla restituzione degli interessi.
La Corte d’appello ha ribaltato la decisione: ha escluso la nullità per inesatta indicazione del TAEG e dell’ISC, ha respinto la domanda risarcitoria in quanto proposta solo in appello e ha ritenuto inapplicabile la nuova versione dell’art. 120 TUB per mancanza della delibera CICR. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di merito con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso sono stati dichiarati complessivamente inammissibili. Con il primo motivo la ricorrente contestava la legittimazione della procuratrice della società cessionaria. La Corte ha rilevato che si trattava di questione del tutto nuova: non era stata posta nei gradi precedenti e anzi era stata oggetto di diretto riconoscimento da parte della stessa ricorrente, che aveva evocato in giudizio la cessionaria proprio in tale veste.
Il secondo motivo investiva la disciplina dei tassi e la capitalizzazione degli interessi. Per la Corte il motivo difetta di specificità, oscillando tra la tematica dell’indicazione dei tassi e quella dell’anatocismo, con richiami agli atti di merito privi di riproduzione o localizzazione, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Il motivo non si confronta con la ratio effettiva della decisione, del tutto indipendente dal richiamo alla legge sul prestito vitalizio, peraltro operato solo ad abundantiam. La soluzione è coerente con l’orientamento della Corte in materia, richiamato nella decisione impugnata.
Il terzo motivo lamentava l’inammissibile mutatio libelli in ordine alla domanda risarcitoria e invocava il prospective overruling. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, non deducendo alcuna concreta violazione di legge sostanziale o processuale. L’istituto non è invocabile quando il mutamento giurisprudenziale riguarda norme sostanziali, come nella specie l’art. 117 TUB, poiché in tale ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione né al giudice il potere di dirimere la controversia.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. Avendo la Corte deciso in conformità della proposta, è stata applicata la sanzione ulteriore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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