Danno da tardiva assunzione: prova aliunde perceptum con dati fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 21523 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell’aliunde perceptum le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, ovvero le corrispondenti certificazioni fiscali. Tali documenti, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c., giacché i dati fiscali assumono rilevanza probatoria primaria nella tipologia di cause in esame. L’allegazione e la prova di ulteriori redditi non emergenti da quei documenti competono invece al datore di lavoro. La detrazione dell’aliunde perceptum costituisce mera difesa e, come tale, non è soggetta all’onere di contestazione, né il suo mancato esame integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva agito in sede amministrativa, insieme a un’altra lavoratrice, per ottenere la condanna del Ministero al risarcimento dei danni da ritardata immissione in ruolo. Era rimasto accertato che aveva diritto all’immissione nell’anno scolastico 1992/1993, ma era stata effettivamente assunta molti anni dopo, nell’anno scolastico 2001-2002.
La Corte d’appello di Roma, respinto il gravame, aveva escluso differenze a credito della lavoratrice, poiché dalla CTU contabile non erano emersi importi dovuti in eccedenza rispetto a quanto percepito come supplente, non continuativamente, nel periodo dedotto in causa. Propone ricorso per cassazione la docente, con quattro motivi, resistito dal Ministero.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava il mancato esame di un motivo d’appello sull’omessa contestazione dei fatti e dei documenti, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il Collegio lo dichiara inammissibile: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo con riferimento a domande attinenti al merito, mentre la doglianza investiva la valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie. Si richiamano Cass. Sez. 6-1 n. 13716 del 2016, Cass. Sez. 3 n. 25154 del 2018 e Cass. Sez. 1 n. 21603 del 2013.
La Corte afferma poi che l’onere di contestazione attiene solo alle circostanze costitutive, modificative o estintive del diritto azionato, non alle mere difese, qual è la detrazione dell’aliunde perceptum, secondo Cass. Sez. 2 n. 8967 del 2024 e Cass. Sez. L n. 3345 del 2000, richiamata da Cass. Sez. L n. 19163 del 2022. Il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., cade per la stessa ragione: la norma, come riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, sanziona l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una mera difesa, come rilevato da Cass. Sez. 2 n. 2961 del 2025.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 433, 434 e 436 c.p.c., è giudicato infondato. Il Collegio condivide e richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass. Sez. L n. 22294 del 2023: nel pubblico impiego contrattualizzato le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni fiscali hanno rilevanza probatoria primaria, e il giudice, in loro mancanza, avrebbe dovuto acquisirle d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., data la loro decisività. Rientrava dunque nei poteri del giudice d’appello l’acquisizione officiosa della documentazione reddituale, essendo emerso che la docente, nel periodo in esame, aveva svolto supplenze non continuative.
Il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 414, 416, 434 e 436 c.p.c. in tema di poteri istruttori officiosi, è infondato perché ripropone, sotto diverso profilo, la doglianza già disattesa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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