Nessun diritto automatico all’incarico dirigenziale senza posti disponibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21528 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Non è dunque configurabile un diritto soggettivo automatico all’incarico in capo al dirigente. Il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento e alle connesse richieste economiche.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di un dirigente medico. Questi aveva chiesto la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’Azienda, il risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione e il pagamento delle differenze retributive per maggiore anzianità maturata.
In particolare, il primo giudice aveva riconosciuto il diritto a un incarico professionale spettante dopo cinque anni di anzianità, con condanna dell’Azienda al risarcimento del relativo danno, anche per perdita di chance, parametrato alla retribuzione di posizione parte variabile aziendale. La Corte territoriale, sul punto, aveva ritenuto sussistente quanto meno un onere di valutazione del dirigente, rimasto inadempiuto. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’Azienda ha denunciato la violazione della contrattazione collettiva e del regolamento interno, escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo all’incarico su base automatica, in base ai principi del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla disciplina degli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che del CCNL dell’area della dirigenza medica.
In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal controricorrente. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe affermato un diritto automatico all’incarico, ma avrebbe valorizzato la mancata valutazione del dirigente in violazione dei criteri di buona fede e correttezza. La Corte ha ritenuto l’eccezione infondata: l’Azienda ha contestato in radice il ragionamento della sentenza, che aveva postulato a proprio carico un onere di attivazione a prescindere dalle condizioni concrete.
Nel merito, il motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato i numerosi precedenti in termini, tra cui Cass. Sez. L, 04/03/2025, n. 5718, secondo cui il conferimento dell’incarico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione contrattuali. Nella specie, non risultavano allegazioni sull’effettiva disponibilità di posti, rilievo dirimente, né difese sull’esistenza di incarichi attribuibili al dirigente e rispetto ai quali lo stesso fosse stato pretermesso mediante espressa candidatura.
Il disconoscimento del diritto ha quindi escluso ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento e alle connesse richieste economiche. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l’originaria domanda. Le spese dell’intero processo sono state compensate, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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