IPT variazione tariffa sotto soglia ministeriale vietata e ripristino in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 17687 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998. Il ripristino in via di autotutela della tariffa nel rispetto di tale soglia non pone un problema di successione nel tempo di regimi tariffari differenti, non potendo la provincia esimersi dall’adottare una corretta imposizione, e non viola il legittimo affidamento, che impedisce l’irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle erronee indicazioni dell’amministrazione, restando ferma l’applicazione dell’imposta. In materia di tributi locali, l’atto impositivo che richiami un atto presupposto non facilmente conoscibile deve riprodurne il contenuto essenziale, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2009, con il quale è stato contestato a una società il mancato pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione per l’immatricolazione di alcune autovetture nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 maggio 2009.

La contribuente ha impugnato l’atto, risultando soccombente in primo grado. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 14 luglio 2016, ha rigettato l’appello. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui l’ente impositore ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, incentrati sulla legittimità della variazione della tariffa e sulla successione nel tempo di regimi tariffari diversi. Il collegio ha ribadito che la tariffa in questione non può essere modificata dalle province al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, richiamando la propria precedente pronuncia Sez. V, ordinanza n. 16691 del 24/05/2022.

Il ripristino in via di autotutela della misura corretta non configura, secondo la Corte, alcuna successione di regimi applicabili retroattivamente: la provincia è tenuta ad applicare la corretta imposizione e non può sottrarsi a tale obbligo. Né può invocarsi una lesione del legittimo affidamento, posto che tale principio impedisce l’irrogazione di sanzioni e interessi a chi si sia conformato alle indicazioni erronee dell’amministrazione, ma lascia ferma l’applicazione dell’imposta.

Quanto al motivo relativo all’omessa allegazione dell’atto presupposto, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Nell’avviso di accertamento il contenuto essenziale dell’atto è sinteticamente, ma chiaramente, richiamato; richiamando Sez. V, sentenza n. 33327 del 29/11/2023, il collegio ha precisato che l’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, conformemente all’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, impone l’allegazione degli atti richiamati solo se non facilmente conoscibili e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel ricorso non è stata prospettata alcuna concreta violazione del diritto di difesa.

Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. L’ente non ha modificato la disciplina del tributo, ma ha soltanto preso atto in autotutela dell’illegittimità della precedente delibera che attuava la riduzione, riportando la tassazione a legittimità. Il termine utile scadeva il 31 maggio 2009 e la delibera è stata approvata in precedenza, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 8.000 euro per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con contributo unificato a carico della stessa secondo l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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