Daspo annullato per difetto di istruttoria e assenza di riscontri probatori (TAR Toscana n. 1457 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il D.A.Spo. è misura di prevenzione appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, per la quale la soglia di accertamento è anticipata alle situazioni di pericolo concreto, con la conseguenza che non è richiesta la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, dell’ascrivibilità delle condotte al destinatario. È però necessaria una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità, riconducibile al criterio del “più probabile che non”. Ne deriva che il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria quando si fondi sulle sole dichiarazioni dei presunti soggetti lesi, senza alcun ulteriore riscontro indiziario e probatorio, e senza valutazione delle memorie difensive dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, atleta di una compagine impegnata in un campionato juniores, impugna il D.A.Spo. emesso dal Questore della Provincia di Firenze, con cui gli è stato vietato, per due anni dalla notifica, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ex art. 6, legge n. 401/1989. Il provvedimento si fonda su un episodio verificatosi al termine di un incontro, durante il quale — secondo l’Amministrazione — il ricorrente, benché espulso, avrebbe rivolto espressioni minacciose al direttore di gara e, rientrato sul campo, avrebbe colpito con un colpo alla nuca un giocatore della squadra ospite.

Impugnati anche gli atti presupposti, il ricorrente deduce la violazione degli obblighi motivazionali e partecipativi, il difetto dei presupposti di fatto e di diritto, la carenza istruttoria e la sproporzione della misura. Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 21/2026, accoglie l’istanza del ricorrente; la causa è poi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra la decisione sul vizio di difetto di istruttoria, ritenendolo fondato e assorbente. Il percorso della Questura si regge, in sostanza, sulle dichiarazioni del direttore di gara e del soggetto offeso: nessun ulteriore approfondimento istruttorio viene svolto, né le memorie difensive dell’interessato ricevono considerazione adeguata.

Quanto alle espressioni rivolte all’arbitro, il Tribunale rileva che non è dimostrato che a pronunciarle sia stato il ricorrente, il quale risulta peraltro sanzionato in sede disciplinare sportiva. La querela del direttore di gara e il deferimento alla Procura della Repubblica non possono costituire presupposto del D.A.Spo. ex art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989, perché fondati sulla sola dichiarazione del presunto leso: la denuncia, di per sé, nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità, essendo necessario un riscontro indiziario e probatorio dei fatti evocati.

La Corte richiama l’orientamento del giudice amministrativo secondo cui, per la misura di prevenzione, vale la logica del “più probabile che non”, con dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti e ragionamento probabilistico di elevata attendibilità (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 2022 e n. 5731 del 2021). Su tale base, neppure per il ferimento dell’atleta avversario l’Amministrazione ha svolto la verifica richiesta.

Il riconoscimento fotografico operato dal soggetto leso non è dirimente: il ricorrente era già stato espulso dal campo di gioco e non è dimostrato che vi abbia fatto rientro per partecipare agli scontri, né il giocatore offeso ha sporto querela nei suoi confronti. Analogamente, il riconoscimento proveniente da un tesserato della squadra avversaria non è sufficiente, in assenza di ulteriori indizi, a fondare la misura. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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