Capacità economica del datore: nel reddito rileva la cedolare secca (TAR Toscana n. 1456 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, il requisito della capacità economica del datore di lavoro va accertato assumendo a riferimento tutte le componenti reddituali nella disponibilità effettiva del datore, e non il solo reddito imponibile. Anche il reddito da locazione assoggettato a cedolare secca concorre pertanto alla formazione del limite redditizio richiesto dalla prassi ministeriale, poiché la funzione del requisito è comprovare la disponibilità di risorse idonee a coprire i costi del rapporto di lavoro e non la tipologia di tassazione dei proventi. È illegittima, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di errata ricostruzione del presupposto di fatto, la revoca del nulla osta fondata sulla sola esclusione del reddito locativo tassato separatamente.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro dipendente di assistenza familiare in favore di un lavoratore extracomunitario. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva la domanda sul rilievo che il reddito imponibile dichiarato non raggiungeva il limite previsto per un nucleo familiare pluricomposto. Dopo le controdeduzioni dell’interessato, lo Sportello rilasciava il nulla osta applicando la procedura semplificata.
Successivamente la stessa Amministrazione avviava il procedimento di revoca e adottava il provvedimento conclusivo, ancora una volta sul presupposto del mancato raggiungimento del limite reddituale, prendendo in considerazione il solo reddito imponibile. Il datore di lavoro impugnava quindi l’atto davanti al TAR, deducendo l’erronea ricostruzione del reddito e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce innanzitutto il parametro applicabile. La prassi ministeriale fissa il limite della capacità economica del datore in un reddito di almeno 20.000 euro per il nucleo monocomposto e di 27.000 euro per il nucleo pluricomposto, richiamando a loro volta il dM 27 maggio 2020 e la circolare interministeriale del 24 ottobre 2024.
Il ricorrente rientra nella seconda ipotesi e deve perciò dimostrare il possesso, per l’anno di riferimento, di un reddito complessivo di almeno 27.000 euro. La dichiarazione dei redditi in atti documenta un reddito da lavoro dipendente, un reddito da fabbricato e un reddito da locazione assoggettato a cedolare secca, per un totale che supera la soglia richiesta.
Il passaggio centrale riguarda proprio quest’ultima voce. L’Amministrazione l’aveva esclusa in quanto già assoggettata a tassazione separata. Il TAR ritiene invece che non sussistano ragioni giuridiche o fiscali per estrometterla dalla composizione del reddito rilevante. Il parametro reddituale ha l’esclusiva finalità di comprovare la disponibilità di risorse idonee a coprire i costi dell’impiego del lavoratore straniero: non assumono rilievo né la provenienza né il regime di tassazione dei proventi.
La conclusione è corroborata dalla stessa circolare invocata dall’Amministrazione, che muove dal reddito imponibile per poi aggiungervi i redditi esenti certificati, categoria nella quale può essere ricompreso il reddito locativo regolarmente dichiarato. La ricostruzione operata dalla PA, basata sul solo reddito imponibile, è dunque erronea. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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