Sospensione disciplinare illegittima per modifica della contestazione (TAR Lombardia n. 2830 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare, la sanzione irrogata dall’Amministrazione deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazione degli addebiti e non può fondarsi su fatti o circostanze non puntualmente contestati. Il principio di immodificabilità della contestazione è violato non solo quando siano allegate circostanze nuove, ma anche quando l’incolpazione subisca un diverso inquadramento, passando da una condotta attiva a una condotta omissiva, con lesione della prerogativa difensiva dell’incolpato. Il Collegio di disciplina non può sostituire al fatto contestato una diversa e più tenue qualificazione degli stessi fatti, se questa introduce obblighi di informazione e di collaborazione mai prospettati.
Il Fatto
La ricorrente, docente ordinario di università, era responsabile scientifico di un progetto di ricerca cui era assegnata un’assegnista di ricerca. L’assegnista comunicava di non poter concludere il periodo di ricerca per l’entrata in congedo di maternità e, dopo uno scambio di mail con la struttura sanitaria e l’amministrazione, rinunciava all’assegno.
L’Università contestava alla docente di aver esercitato pressioni sull’assegnista per indurla a una risoluzione anticipata del contratto. Il Collegio di disciplina escludeva la pressione diretta, ravvisando un condizionamento indebito e una riprovevole indifferenza verso gli interessi dell’assegnista. Il Consiglio di Amministrazione proponeva e la Rettrice irrogava la sospensione dal servizio e dallo stipendio per cinque giorni. La docente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di immutabilità della contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Dal raffronto tra la contestazione iniziale e la condotta sanzionata emerge una diversa qualificazione dei fatti: si contesta di aver esercitato pressioni sull’assegnista, ma la sanzione colpisce l’indifferenza e la mancata collaborazione. La condotta contestata non è stata accertata e non è oggetto di sanzione, mentre viene sanzionata una condotta omissiva.
Cambia la tipologia del comportamento: da condotta attiva, finalizzata a costringere l’assegnista a rinunciare, si passa a una condotta omissiva, sanzionata per non aver offerto collaborazione e informazione. Tale modifica viola il principio di immodificabilità della contestazione, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, sez. III, n. 1667 del 2020; Cons. Stato, sez. VII, n. 5837 del 2025) e di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 26043 del 2023), secondo cui i fatti posti a fondamento della sanzione devono coincidere con quelli contestati.
La difesa erariale sostiene che il Collegio si sarebbe limitato a una descrizione più analitica del comportamento. Il Collegio ritiene invece che siano state allegate circostanze nuove, riferendosi a obblighi di informazione e collaborazione mai contestati, con lesione della prerogativa difensiva della ricorrente, che non ha potuto interloquire su tali profili.
Fondato è anche il motivo sul difetto dei presupposti. Una docente universitaria non ha funzioni amministrativo-contabili né un dovere d’ufficio di sorveglianza sulla corretta normativa applicabile. Gli obblighi di informazione sulle procedure amministrative ricadono sugli uffici amministrativi. Non emerge alcuna riprovevole indifferenza, avendo la ricorrente riconosciuto di non conoscere la normativa e invitato l’assegnista a rivolgersi all’ufficio competente.
Il ricorso è accolto e il decreto rettorale annullato. L’Università è tenuta alla restitutio in integrum, giuridica ed economica, ex art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., con rivalutazione e interessi legali secondo l’art. 2 del d.M. n. 352/1998 e l’indirizzo delle Ad. Plen. n. 18 del 2012 e n. 6 del 1998. La domanda di risarcimento dei danni morali e alla salute è respinta perché generica.
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Nota della Redazione
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