L’inerzia del Ministero nell’ottemperanza al giudicato sul bonus docente legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 11042 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è tenuta ad eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia adempiuto, né eccepito l’avvenuto adempimento, integra gli estremi della inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, la sentenza n. 770/2025 che accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione alle relative statuizioni. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero rimaneva inerte.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificata la rituale notifica al Ministero e la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui si chiedeva l’esecuzione, nonché la sussistenza della propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la mancata ottemperanza alle statuizioni del giudicato da parte dell’amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava ampiamente decorso e il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata. Tale comportamento è stato qualificato come inottemperanza, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.
La Corte ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Infine, considerata la serialità dei ricorsi e la persistente inerzia dell’amministrazione, il Collegio ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, condannando l’amministrazione alle spese, liquidate in € 800,00 con distrazione in favore dei difensori.
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Nota della Redazione
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