Rinnovo permesso di soggiorno: il silenzio della Questura diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 12974 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento adottando un provvedimento espresso satisfattivo dell’interesse del ricorrente. In tal caso, la sopravvenuta conclusione positiva del procedimento priva il ricorrente dell’interesse a ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo di provvedere, non essendo più ravvisabile la lesione attuale derivante dall’inerzia. La pronuncia in rito, basata sull’accertamento dell’intervenuta definizione del procedimento, giustifica la compensazione delle spese di lite e non preclude la liquidazione in favore del difensore, che costituisce diritto autonomo rispetto alla soccombenza. Il patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano i presupposti, comporta la riduzione degli onorari nella misura prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, restando applicabile anche l’ulteriore riduzione disposta dall’art. 4, comma 9, d.M. n. 55/2014 per le pronunce di rito.
Il Fatto
Un cittadino straniero aveva inviato in data 17.4.2025 alla Questura di Roma una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza ricevere risposta nei termini di legge. Avverso tale inerzia, con ricorso notificato e depositato il 5.5.2026, l’interessato agiva dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Nel giudizio si costituivano la Questura di Roma e il Ministero dell’Interno. Prima dell’udienza di discussione, l’amministrazione resistente comunicava, con nota del 30.6.2026, di aver concluso il procedimento in senso favorevole al ricorrente.
La Motivazione della Corte
I giudici amministrativi hanno rilevato che la nota con cui la Questura di Roma aveva rappresentato l’intervenuta conclusione del procedimento di rinnovo in senso positivo determinava il venir meno dell’interesse del ricorrente a coltivare il giudizio sul silenzio. La pronuncia sul ricorso è stata, pertanto, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità all’avviso reso alle parti all’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
Il Collegio ha precisato che la definizione del giudizio con una pronuncia di rito, adottata con la sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., consentiva di compensare le spese di lite tra le parti, in ragione dell’accoglimento sostanziale dell’istanza del ricorrente da parte dell’amministrazione.
Quanto all’istanza di liquidazione presentata dal difensore, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per accoglierla, trattandosi di pronuncia che fa venir meno la materia del contendere. La liquidazione è stata effettuata tenendo conto della riduzione del 50% degli onorari disposta dall’art. 4, comma 9, d.M. n. 55/2014, in ragione della natura processuale della decisione, e dell’ulteriore riduzione del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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