Inesistenza del diritto al rinvio delle prove concorsuali per motivi di salute (TAR Lazio n. 14409 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste un diritto al rinvio delle prove concorsuali in capo al candidato temporaneamente impossibilitato a sostenerle per motivi di salute. L’Amministrazione, nel valutare un’istanza di differimento, deve bilanciare l’interesse del candidato con quello pubblico alla celere definizione della procedura, garantito dal rispetto dei termini fissati dal bando. Il diniego di un ulteriore rinvio è legittimo quando la prognosi di guarigione superi l’ultima data utile del calendario delle prove, poiché l’impedimento, ancorché non imputabile al candidato e dovuto a caso fortuito, non può gravare sull’Amministrazione né sugli altri concorrenti. La legittimità del provvedimento di diniego va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (tempus regit actum). La domanda di risarcimento in forma specifica è inammissibile, residuando in capo all’Amministrazione un potere di accertamento dell’idoneità fisica che non può essere compresso da una sentenza di condanna ex art. 30 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante a un concorso per l’assunzione di allievi agenti di Polizia Penitenziaria, superava la prova scritta e veniva convocato per le prove di efficienza fisica. A seguito di un incidente stradale, con frattura della tibia, chiedeva e otteneva un primo differimento della prova al 5 maggio 2023. Con istanza successiva, documentando una prognosi di sei mesi, chiedeva un ulteriore rinvio sino alla guarigione, ma l’Amministrazione rigettava l’istanza in quanto il nuovo termine avrebbe oltrepassato il limite del 29 maggio 2023, ultimo giorno del calendario delle prove.

Il candidato impugnava il diniego, il bando e gli atti connessi, deducendo violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e difetto di motivazione. Successivamente, impugnava con motivi aggiunti anche il decreto di approvazione della graduatoria finale, chiedendo, in via subordinata, la ripetizione delle prove o l’inserimento diretto in graduatoria e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel confermare la legittimità del diniego, richiama il principio per cui il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che garantiscano celerità di espletamento, come presidiato dal termine massimo di conclusione delle operazioni concorsuali. La giurisprudenza citata è nel senso che l’impossibilità di un candidato a partecipare a una prova, anche se dovuta a circostanze oggettive, non può condizionare o stravolgere i tempi della selezione, soprattutto quando il recupero sia incerto o superi l’ultima data utile prevista.

La Corte richiama il proprio precedente per cui non esiste alcun diritto al rinvio, essendo la valutazione dell’istanza un’apertura all’interesse individuale che comprime la parità di trattamento, con possibili effetti negativi su efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Inoltre, la ragionevolezza del diniego va valutata alla luce delle cognizioni disponibili al momento dell’emanazione dell’atto, secondo il principio del tempus regit actum.

Nella fattispecie, il Collegio osserva che il candidato, dopo il diniego, era stato comunque convocato per una ulteriore data di prove a settembre, ma non si presentava, pur avendo un certificato medico del 10 agosto che lo dichiarava idoneo a riprendere la preparazione atletica senza limiti di sforzo fisico. Il certificato di completa guarigione risulterebbe acquisito solo a novembre.

Il rifiuto di un ulteriore rinvio è pertanto ritenuto legittimo, poiché volto a garantire la certezza dei rapporti amministrativi e a non subordinare la conclusione della procedura concorsuale ai tempi indefiniti di recupero di un singolo, il cui rischio di infortunio resta a suo carico. Tali considerazioni conducono al rigetto della domanda di annullamento.

Quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica, la Corte la ritiene non accoglibile sia per la mancanza dei presupposti della responsabilità civile dell’Amministrazione, sia perché una condanna ex art. 30 c.p.a. comprimerebbe il potere amministrativo di accertamento dell’idoneità fisica, che può essere solo conformato tramite l’annullamento degli atti illegittimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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