Accesso difensivo agli atti di gara e interesse concreto alla tutela (TAR Campania n. 2484 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 configura una fattispecie ostensiva autonoma, l’accesso difensivo, che non presuppone la titolarità di una posizione differenziata nell’ambito del procedimento di cui si chiedono gli atti. È sufficiente che l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del documento, inteso come nesso di strumentalità tra l’ostensione e la situazione giuridica finale che intende curare o difendere. A tal fine non è necessaria l’attuale pendenza di un giudizio, essendo sufficiente una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata, che renda la situazione finale concretamente incerta. La pubblica amministrazione detentrice, e il giudice amministrativo nel giudizio ex art. 116 c.p.a., non possono svolgere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità o decisività del documento, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio bar, affidataria di due lotti di una gara indetta da un’università, si era insediata presso il complesso universitario. Nel corso dell’attività rilevava che la clientela era indirizzata verso altri punti di ristoro convenzionati, abilitati ad accettare i buoni pasto erogati dall’azienda per il diritto allo studio regionale. La ricorrente lamentava di avere assunto il rischio d’impresa sulla base di informazioni rivelatesi fuorvianti e di voler promuovere azioni giudiziarie a tutela della propria posizione.
Con istanza ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990 chiedeva all’azienda regionale di accedere agli atti di affidamento e alle convenzioni stipulate con la società concorrente, nonché alla corrispondenza intercorsa tra l’azienda e l’università. L’azienda negava l’accesso per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ritenendo la richiesta generica. La società impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’università. La domanda di accesso era stata rivolta all’azienda e da questa negata; l’università era stata evocata solo come controinteressata, in quanto l’istanza riguardava anche la corrispondenza con l’azienda, con notifica conforme all’art. 116, comma 1, c.p.a.
Il Tribunale ha qualificato il giudizio in materia di accesso come giudizio sul rapporto, volto ad accertare il diritto dell’istante, con la conseguenza che anche argomenti non spesi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso. Ha richiamato in proposito propri precedenti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 legge n. 241/1990. La ricorrente aveva documentato la propria esigenza conoscitiva al fine di valutare l’eventuale promozione di iniziative giudiziarie. Irrilevante, per la Corte, che la società non avesse partecipato alla gara dell’azienda né fosse stata attivata alcuna convenzione con l’università: la posizione differenziata derivava dalle esigenze difensive connesse all’asserita alterazione della remuneratività della concessione.
Il Collegio ha ricordato che l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 enuclea una funzione autonoma del diritto di accesso, quella difensiva, capace di superare le ordinarie preclusioni, con i temperamenti del bilanciamento in concreto. Ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, secondo cui l’accesso difensivo è fattispecie ostensiva autonoma, subordinata alla dimostrazione della necessità o stretta indispensabilità della conoscenza e alla parità di rango per i dati super-sensibili. Ha poi richiamato l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, che vieta all’amministrazione e al giudice dell’accesso ogni valutazione anticipata sulla decisività del documento, salvo il caso di esercizio pretestuoso.
Gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d). Anche la corrispondenza tra università e azienda è ostensibile, riguardando l’interessata e afferendo all’esercizio di funzioni pubbliche, non trattandosi di corrispondenza privata. Non ricorrendo alcuna ipotesi di esclusione, il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto all’ostensione. Spese a carico dell’azienda, compensate verso gli altri intimati.
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Nota della Redazione
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