Inerzia su autorizzazione unica per impianto storage: istruzione cautelare con termine perentorio (TAR Abruzzo n. 357 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio energetico, il tribunale amministrativo, ove ritenga necessari approfondimenti istruttori ai fini del decidere, può disporre un’ordinanza collegiale con la quale ordina all’amministrazione intimata il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure articolate in ricorso, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni per gli adempimenti. L’ordinanza di istruzione cautelare non definisce il giudizio, ma è funzionale all’acquisizione degli elementi necessari per la decisione e determina il rinvio del procedimento a una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, a fronte dell’istanza avanzata in data 23.12.2024 per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio energetico, della potenza di 100 MW, comprensivo delle opere di rete per la connessione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della rete di trasmissione nazionale.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, nonostante il sollecito del 7.10.2025 e la diffida del 14.11.2025, chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il collegio giudicante ha rilevato che, ai fini del decidere, sono necessari approfondimenti istruttori. In particolare, ha ritenuto di dover richiedere all’amministrazione intimata il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure articolate in ricorso, nonché di ogni documento utile ai fini della decisione.
Tale potere istruttorio si inquadra nell’ambito del giudizio sul silenzio-inadempimento, ove il tribunale può disporre gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della domanda e l’effettiva sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. La richiesta di una relazione dettagliata risponde all’esigenza di acquisire elementi conoscitivi che l’amministrazione non ha fornito, essendosi limitata a una costituzione formale.
L’ordinanza ha assegnato all’amministrazione il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, per provvedere agli adempimenti istruttori. La perentorietà del termine è funzionale a evitare ulteriori dilazioni e a garantire la sollecita definizione del giudizio.
Il tribunale ha infine disposto il rinvio del procedimento alla camera di consiglio del 13.11.2026 per il prosieguo, dando così continuità al giudizio e fissando una nuova udienza nella quale valutare gli esiti dell’istruzione disposta.
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Nota della Redazione
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