Silenzio inadempimento e riconoscimento titoli esteri obbligo provvedere (TAR Lazio n. 8083 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Configura silenzio inadempimento la mancata adozione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza, decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Il termine complessivo per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’inerzia serbata dall’Amministrazione, in assenza di richieste istruttorie, legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio e l’ordine di provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 aprile 2025, una domanda volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, nonostante il decorso dei termini di legge, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione discenda dalla presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento.

La violazione risulta duplice: da un lato, il mancato rispetto del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990; dall’altro, l’inosservanza del termine specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 prescrive, infatti, che l’autorità competente provveda sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 del medesimo articolo consente all’Amministrazione un termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda per accertarne la completezza ed eventualmente richiedere integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo non può superare i quattro mesi.

Nel caso di specie, il Ministero è rimasto inerte, senza formulare alcuna richiesta di integrazione documentale, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Il Tribunale ha, pertanto, ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia.

Nell’espletare il procedimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, così come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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