Daspo e doppia presentazione anche per le gare in trasferta (Cass. pen. Sez. III n. 12406 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni e l’obbligo di presentazione non può limitarsi a un controllo meramente formale. Egli deve verificare, sulla scorta degli atti trasmessi, la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale del destinatario, l’attribuibilità delle condotte e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6 legge n. 401 del 1989, nonché la congruità della durata. L’attribuibilità può desumersi dall’identificazione del soggetto sul luogo degli scontri e nell’immediatezza degli stessi. La doppia presentazione può essere imposta anche per le competizioni che si svolgono in trasferta, non essendo esclusa dalla norma la competizione fuori sede.
Il Fatto
Il Questore di una città veneta ha emesso un decreto con cui ha vietato a un tifoso di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e ai luoghi limitrofi, prescrivendo la doppia presentazione presso la Questura per la durata di otto anni. Il provvedimento traeva origine dall’identificazione del destinatario sul luogo di scontri tra opposte tifoserie e nell’immediatezza degli stessi.
Il GIP del Tribunale ha convalidato il decreto. Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 6 legge n. 401 del 1989 per carenza dei presupposti e per mancanza di attribuibilità della condotta, il difetto di motivazione sulla pericolosità sociale e la carenza di motivazione sulla necessità del plurimo obbligo di presentazione e sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo di convalida. I presupposti sono le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale, l’attribuibilità delle condotte e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6 legge n. 401 del 1989, oltre alla congruità della durata della misura. Richiamando propri precedenti, il Collegio ribadisce che il controllo non può essere meramente formale: il giudice deve motivare sull’esistenza dei presupposti, compresa la necessità della prescrizione della presentazione, secondo parametri di proporzionalità e adeguatezza.
Sul primo motivo, la Corte ritiene il vizio infondato. Il giudice della convalida ha attribuito le condotte violente al ricorrente perché identificato sul luogo degli scontri e nell’immediatezza degli stessi, non già sulla sola presenza in loco. L’identificazione non è stata operata attraverso indumenti comuni, e la circostanza che lo scontro tra opposte tifoserie sia avvenuto costituisce presupposto applicativo della norma. Il motivo è quindi dichiarato inammissibile.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza né dal dare conto del proprio convincimento sulla pericolosità concreta e attuale. Nel caso concreto l’ordinanza ha argomentato la pericolosità sociale in ragione delle specifiche modalità delle azioni descritte, da cui ha desunto il pericolo di reiterazione. Anche tale motivo è infondato.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che il d.l. n. 119 del 2014, convertito con modificazioni, ha inserito nell’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 l’ipotesi del DASPO del recidivo, che prevede l’obbligatorietà della presentazione e una durata maggiore. Nel caso concreto l’obbligatorietà e la durata sono adeguatamente motivate in ragione della gravità del fatto. Quanto alla doppia presentazione, il Collegio richiama il principio per cui essa può essere imposta anche per le competizioni in trasferta, poiché chi ha effettuato una sola presentazione potrebbe raggiungere in tempo utile il luogo della gara; il principio vale soprattutto quando le competizioni si svolgono in ristretti ambiti territoriali.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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