Procura speciale necessaria per l’impugnazione del terzo interessato (Cass. pen. Sez. 2 n. 2718 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione è portatore di interessi meramente civilistici e, pertanto, la sua posizione processuale è nettamente distinta da quella dell’indagato e dell’imputato. A differenza di questi ultimi, che possono stare in giudizio di persona con l’assistenza di un difensore titolare ex lege del potere di impugnazione, il terzo interessato può stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.. La mancanza della procura speciale determina la inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che possa trovare applicazione la sanatoria prevista dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che nel procedimento penale incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale è previsto un termine per impugnare stabilito a pena di decadenza.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Novara aveva disposto il sequestro preventivo di un’automobile finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., nell’ambito di un procedimento penale per i delitti di cui all’art. 512-bis cod. pen. e 648 cod. pen.
Il terzo interessato, soggetto al quale il veicolo era stato intestato, proponeva istanza di revoca del sequestro, rigettata dal G.i.p. L’appello avverso tale rigetto veniva presentato dal terzo interessato, ma il Tribunale di Novara lo rigettava. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia del terzo interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 322-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto da un difensore non munito di procura speciale, questione assorbente rispetto ai motivi di ricorso.
La giurisprudenza consolidata della Corte, richiamata anche nella pronuncia, reputa che, anche nella materia dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca obbligatoria per sproporzione, i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, quali i terzi interessati, trovino applicazione la regola prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: essi possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato è stata ritenuta nettamente distinta da quella dell’indagato e dell’imputato, i quali, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona e sono rappresentati ex lege dal difensore, titolare di un diritto d’impugnazione nell’interesse dell’assistito senza necessità di procura speciale, richiesta solo per gli atti personalissimi.
La Corte ha inoltre chiarito che non può trovare applicazione la sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che nell’ambito del procedimento penale incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito derogare in assenza di un’espressa previsione o di un richiamo alle norme del codice di procedura civile. In senso conforme si sono espresse anche le Sezioni Unite n. 47239 del 2014 con riguardo al ricorso avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private