Convalida del divieto di accesso agli stadi, obbligo di motivazione sui presupposti (Cass. pen. Sez. III n. 12407 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone l’obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia in occasione delle manifestazioni sportive, il giudice deve effettuare un controllo di legalità sostanziale e non meramente formale. Egli è tenuto a motivare autonomamente in ordine a tutti i presupposti legittimanti: le ragioni di necessità ed urgenza, la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l’attribuibilità delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma, nonché la congruità della durata della misura. È annullata con rinvio l’ordinanza che si limiti a constatare il rispetto dei termini e a richiamare per relationem gli atti dell’autorità amministrativa, senza sviluppare un apparato argomentativo proprio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli. Con quest’ultimo si prescriveva, per cinque anni, l’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra di calcio indicata, anche amichevole e in trasferta, nonché delle gare della Nazionale e delle squadre dei campionati nazionali.

Il ricorrente deduce due motivi: da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice indicato le ragioni di necessità e urgenza e valutato la pericolosità, omettendo ogni riferimento alla memoria difensiva depositata in sede amministrativa e all’obbligo di presentazione; dall’altro, il difetto di motivazione sulla durata della misura, prossima al massimo edittale. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte individua i presupposti della convalida del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottarlo; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6, legge n. 401 del 1989; la congruità della durata.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004, secondo cui deve essere annullata con rinvio l’ordinanza del giudice che, in sede di convalida, limitandosi a un controllo meramente formale, ometta di motivare sull’esistenza dei presupposti legittimanti la misura limitativa della libertà personale adottata dall’autorità amministrativa.

Nel caso concreto, il giudice di merito si è limitato a rilevare il rispetto dei termini per la richiesta del pubblico ministero, il decorso del termine dilatorio per le memorie difensive e la tempestività del provvedimento di convalida. Quanto all’attribuibilità della condotta, alla pericolosità e all’urgenza della misura, ha richiamato per relationem la comunicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza, affermando con una formula di mero stile la necessità del divieto di accesso e del contestuale obbligo di presentazione.

Manca, dunque, qualsiasi apparato argomentativo, neppure in ordine alla durata dell’obbligo. La motivazione risulta carente nei suoi elementi fondamentali ai fini del controllo di legalità demandato al giudice della convalida. Il ricorso è pertanto fondato.

L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, con sospensione dell’efficacia dell’obbligo di presentazione e disposizione alla cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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