Errore di fatto in Cassazione: interpretazione del provvedimento non è svista (Cass. pen. Sez. IV n. 26245 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, e tale errore abbia influito in modo decisivo sul processo formativo della volontà. Restano estranei all’istituto gli errori di interpretazione del testo di un provvedimento, sostanziali o processuali, perché la decisione conserva contenuto valutativo. La qualificazione del dato testuale e la lettura del contenuto di un atto processuale integrano un errore di giudizio, non una svista percettiva, e non possono essere fatte valere con il rimedio straordinario, neppure quando siano risolte in un travisamento del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica. La Terza sezione penale aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 6255 del 21.10.2025, depositata il 16.02.2026.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte avesse percepito erroneamente il contenuto del decreto di sequestro, in particolare sull’oggetto della restituzione e sui tempi della stessa. Il ricorrente sostiene che il decreto prevede la restituzione dei soli supporti informatici e non anche della cosiddetta copia mezzo, e che il termine è fissato al termine delle operazioni e non delle indagini. Ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Quarta sezione ricostruisce anzitutto i confini dell’errore di fatto nel giudizio di legittimità, richiamando la più autorevole composizione della giurisprudenza di legittimità. L’errore rilevante consiste in un errore percettivo causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, non di fatto. Restano estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme e gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie.
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002, Basile, insieme alle pronunce Sez. III n. 11172 del 15.12.2023, Dema, Sez. II n. 29450 dell’08.05.2018, Di Gangi, Sez. VI n. 46065 del 17.09.2014, Marrelli e Sez. II n. 2241 dell’11.12.2013, Pezzino. Da esse si desume che l’operatività del rimedio non è limitata alle decisioni sull’accertamento dei fatti processuali, perché l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Applicando tali principi, il Collegio esclude che la Terza sezione sia incorsa in una svista. La tesi secondo cui il “materiale in questione” sarebbe costituito unicamente dai supporti informatici è interpretazione soggettiva della difesa, priva di aggancio nel testo del provvedimento. L’ordine di restituzione, infatti, va inteso in senso onnicomprensivo, all’esito del back-up e della successiva estrazione dei dati utili. Si verte, dunque, in tema di interpretazione del testo del provvedimento del pubblico ministero e non di errore percettivo.
Quanto al termine di restituzione, la Corte riconosce che è impropria l’espressione “al termine delle indagini” contenuta nel provvedimento impugnato, poiché il decreto indica l’esito “delle operazioni indicate”. Tuttavia tale inesattezza non è decisiva: non può escludersi che con “indagini” si volesse intendere lo specifico accertamento in corso, e in ogni caso il termine relativo alla fine delle operazioni di estrazione sarebbe ancor più favorevole al ricorrente. Anche questa doglianza investe una valutazione, non una svista. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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