Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2086 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Accertato che l’amministrazione non ha adempiuto e non ha dedotto alcun adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta un dirigente già preposto alla gestione della spesa pubblica, senza riconoscere allo stesso alcun compenso, rientrando l’attività commissariale nei suoi compiti istituzionali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, trattandosi di causa seriale.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza notificata al Ministero il 22 marzo 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente, provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 1.500,00 euro. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria depositata in atti.
Dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che dopo la notifica della sentenza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Superato lo sbarramento temporale, l’azione di ottemperanza può essere esaminata nel merito.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. L’inottemperanza è stata pertanto dichiarata.
Il Tribunale ha assegnato al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. La detrazione evita che l’esecuzione si traduca in un arricchimento della parte creditrice.
Per il caso di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha escluso il compenso per il commissario, rientrando l’attività demandata nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate in misura contenuta, tenuto conto del carattere seriale della causa, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come precisato richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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