Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1368 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza azionata entro un termine perentorio. Ai fini dell’ammissibilità della domanda rilevano la notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio, introduttivo del giudizio di ottemperanza, di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. L’omesso adempimento giustifica la condanna alle spese e la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del giudice amministrativo, con la quale le erano state riconosciute le somme spettanti a titolo di Carta del Docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, pari a € 500,00 per ciascun anno. La sentenza azionata è stata pubblicata e successivamente notificata all’amministrazione soccombente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si è formalmente opposto all’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, deducendo l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Il giudice ha poi rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione in ordine all’omessa ottemperanza al giudicato da parte dell’amministrazione.

Su queste basi il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata e di pagare le somme ivi liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli interessi, gli stessi sono dovuti nella misura legale dalla data di notificazione della sentenza azionata fino al saldo effettivo.

Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Infine, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Il Tribunale ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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