DASPO: durata oltre il minimo edittale richiede motivazione specifica (TAR Lombardia n. 1013 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di DASPO, la determinazione della durata del divieto in misura superiore al minimo edittale di cinque anni, previsto dall’art. 6, quinto comma, l. 401/1989 per il soggetto già destinatario di precedente misura, non può essere sorretta dal mero richiamo ai fatti addebitati. Il Questore, nell’esercizio della propria discrezionalità, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene congrua, nel caso concreto, una durata prossima al massimo edittale, dando conto della gravità dei fatti e della pericolosità sociale del destinatario. In difetto, il provvedimento è annullato limitatamente alla durata eccedente il minimo edittale. Il DASPO, quale misura preventiva di tutela dell’ordine pubblico, non richiede un accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente il giudizio di “più probabile che non”, e la condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza integra la fattispecie di legge anche quando lo scontro non si realizzi.
Il Fatto
Con provvedimento del 18.7.2024, notificato il successivo 23 luglio, il Questore di Cremona ha vietato al ricorrente l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per la durata di otto anni, ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989. La misura è stata adottata in relazione a fatti avvenuti in occasione di un incontro di calcio, durante il quale il ricorrente, unitamente ad altri sostenitori, avrebbe tenuto una condotta aggressiva e finalizzata allo scontro con la tifoseria avversaria, opponendo resistenza alle forze dell’ordine.
La durata è stata determinata tenendo conto della recidiva, essendo il ricorrente già destinatario di due precedenti DASPO. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo travisamento dei fatti, difetto di specificazione dei luoghi e delle manifestazioni inibite, e sproporzione della durata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, rilevando che le condotte di spinta e resistenza ai danni degli agenti risultano da quattro annotazioni di polizia giudiziaria, redatte da pubblici ufficiali e facenti fede fino a querela di falso, nonché dall’ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari. Il DASPO, quale provvedimento amministrativo preventivo, non richiede un accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente il giudizio di “più probabile che non”, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 6450 del 2025.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’ambito oggettivo del divieto risulta specificato sotto un quadruplice profilo: tipo di sport, categoria delle squadre, estensione spaziale entro il raggio di cinquecento metri e limitazione oraria. Il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 984 del 2024, secondo cui la prescrizione, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, può essere rispettata senza particolari difficoltà.
Il terzo motivo è stato invece accolto. L’art. 6, quinto comma, l. 401/1989 fissa, per il soggetto già destinatario di DASPO, una cornice edittale compresa tra cinque e dieci anni. Il Questore ha applicato una durata di otto anni, prossima al massimo, senza tuttavia esplicitare le ragioni della scelta. La risposta alle osservazioni endoprocedimentali si è limitata a richiamare i fatti addebitati e la cornice edittale, senza alcuna considerazione sulla loro gravità o sulla pericolosità sociale del ricorrente.
Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente alla parte in cui fissa una durata superiore al minimo edittale, con riduzione a cinque anni. Resta ferma la possibilità per il Questore di rideterminarsi, entro sessanta giorni, su una durata superiore, purché sorretta da congrua motivazione. Le spese sono state compensate in ragione della limitata fondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
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