Rinuncia all’istanza cautelare in materia di elezione dei comitati per la gestione dei beni civici frazionali (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 85 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente in camera di consiglio, determina la presa d’atto della stessa da parte del tribunale, senza che occorra una pronuncia nel merito della domanda cautelare. La statuizione sulle spese di lite relative alla fase cautelare può essere rinviata al definitivo, nell’ottica della concentrazione processuale e dell’economia dei giudizi. La rinuncia all’istanza cautelare non preclude alla parte ricorrente la possibilità di richiedere l’abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm., al fine di ottenere una sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
Il Fatto
La controversia concerne la legittimità delle delibere della Giunta del Comune di Trieste con cui sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali. Gli enti esponenziali delle comunità locali hanno impugnato tali delibere, deducendo profili di illegittimità legati anche a questioni pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e al TAR, vertenti su tematiche che interessano il caso di specie.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, le parti ricorrenti hanno impugnato la nuova delibera di rinvio dei comizi al 22 novembre 2026, riproponendo l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Comune di Trieste si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
All’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza, preannunciando la presentazione di una formale istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm. L’obiettivo è ottenere la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del gravame, auspicabilmente in data antecedente alla convocazione dei comizi elettorali.
La rinuncia è stata condizionata dalla possibilità che il Comune intimato decida di rinviare ulteriormente la convocazione dei comizi a data successiva alla definizione dei giudizi pendenti. Il TAR ha ritenuto di prendere atto della rinuncia, dichiarando di voler rinviare al definitivo ogni statuizione in merito alle spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare.
Il tribunale ha pertanto pronunciato l’ordinanza di presa d’atto della rinuncia, senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare e disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del tribunale.
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Nota della Redazione
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