Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: formula esecutiva non necessaria (TAR Lombardia n. 363 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la formula esecutiva non è più condizione di ammissibilità. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), modificando l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., ha eliminato tale requisito, sicché il titolo giudiziale passato in giudicato è azionabile anche senza apposizione della formula. È pertanto ammissibile la domanda di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta un soggetto già interno all’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della carta del docente per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2023/24, per l’importo annuo di 500,00 euro. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva al Ministero soccombente e non era stato appellato, divenendo definitivo.

Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il Ministero restava inerte, omettendo sia di rilasciare la carta sia di accreditare le somme. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna all’ottemperanza entro 60 giorni, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità della domanda. La sentenza azionata è passata in giudicato, pur senza l’apposizione della formula esecutiva. Il Collegio rileva che tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, per effetto dell’intervento del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha novellato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.

Superato il profilo preliminare, il giudice verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Risultano così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e del citato art. 14. Il Collegio rileva inoltre che non è contestato in giudizio che il Ministero non abbia dato ottemperanza al titolo azionato.

Il ricorso è dunque accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della direzione competente. Il commissario provvederà entro novanta giorni dalla comunicazione, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996 in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.

Il Tribunale precisa infine che, trattandosi di funzioni affidate a soggetto già inserito nell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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