Daspo, sufficienza degli elementi di fatto e no alla comunicazione di avvio (TAR Lombardia n. 3316 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi non è necessario l’accertamento di uno specifico fatto di reato, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, avuto riguardo a elementi di fatto che possono avere la precisione e la completezza del fatto di reato. La misura preventiva non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla sua natura preventiva. La durata del divieto, compresa tra uno e cinque anni, è congrua quando si colloca in linea mediana rispetto alla forbice edittale. L’indicazione delle manifestazioni sportive può essere ricostruita per relationem.
Il Fatto
La Questura ha applicato al ricorrente il Daspo per gli episodi di violenza che hanno riguardato una partita di calcio, contestandogli di aver forzato i posti di blocco della polizia e di aver cercato di entrare in contatto con i tifosi avversari all’entrata dello stadio. Il provvedimento gli ha vietato di accedere alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive per il periodo di tre anni.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla partecipazione attiva agli episodi di violenza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la sproporzione della durata triennale del divieto e l’indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni inibite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sul primo motivo ha richiamato l’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989, secondo cui il questore può disporre il divieto nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
Su questa base il TAR ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui non è necessario l’accertamento di uno specifico fatto di reato, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza. Il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha portato elementi a suffragio della sua estraneità ai fatti e che la mancata convalida di altri Daspo non è automaticamente riproducibile nel giudizio amministrativo, poiché il giudizio penale si è fondato su una motivazione dell’atto questorile diversa. La stessa condotta ammessa dal ricorrente — essersi trovato a contatto con tifosi avversari vicino all’ingresso dei tifosi locali dopo aver forzato il presidio di polizia — è stata ritenuta non credibile nella tesi della casualità.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha richiamato l’orientamento per cui il Daspo non deve esserne preceduto, stante le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva. Lo iato temporale di circa venti giorni tra i fatti e il provvedimento è stato giustificato con le esigenze di accertamento legate a un fenomeno collettivo che richiede la visione e l’analisi delle registrazioni video.
Sulla durata, il Collegio ha rilevato che l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 prevede una forbice da un anno a cinque anni e che il divieto triennale, collocandosi in linea mediana, non risulta sproporzionato rispetto ai fatti e al pericolo della condotta.
Da ultimo, il TAR ha escluso la genericità del divieto, ritenendo che l’espressione usata nel provvedimento — di uso comune per tali atti — permetta di risalire per relationem a tutte le manifestazioni calcistiche dei professionisti e dei dilettanti sul territorio italiano e dell’Unione Europea, ivi compresi i luoghi limitrofi e i tempi strettamente connessi. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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