Daspo e festeggiamenti per la promozione: nesso eziologico con la manifestazione sportiva (TAR Emilia-Romagna n. 234 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nesso eziologico tra la condotta e la manifestazione sportiva richiesto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 non presuppone la contemporaneità con l’evento agonistico. Rientrano quindi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) i fatti commessi durante i festeggiamenti immediatamente successivi alla partita, quando esprimono una mal governata passione sportiva e una distorsione del ruolo del tifoso. Il posizionamento di artifici pirotecnici in mezzo alla folla integra una condotta potenzialmente lesiva della pubblica incolumità, anche se la detonazione sia materialmente ascrivibile ad altro soggetto del medesimo gruppo. Alla Questura è infine sufficiente indicare i luoghi interdetti in modo determinabile, non dettagliato, restando sul destinatario l’onere di informarsi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Reggio Emilia, in data 4 agosto 2023, gli ha vietato per cinque anni l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. L’atto si fonda su una duplice contestazione: lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di una giornata di campionato, quando, durante i festeggiamenti per la promozione della squadra locale, alcuni tifosi accendono fumogeni e artifici pirotecnici e quattro persone riportano ferimenti.

Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono e depositano relazione. Il ricorrente deduce tre motivi: non riconducibilità della condotta all’elenco tassativo della norma, difetto del nesso con la manifestazione sportiva e indeterminatezza dei luoghi interdetti. Il giudizio si definisce con il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla portata dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento. Richiama l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3832 del 2022, secondo cui, perché il nesso eziologico con la manifestazione sussista, non è indispensabile la contestualità: diversamente resterebbero impunite le condotte di gruppo che trovano scaturigine nella rivalità sportiva.

Nel caso concreto i fatti si collocano poche ore dopo la partita, durante i festeggiamenti per il passaggio di categoria, con presenza della squadra, dello staff e della tifoseria. Il Collegio li qualifica come espressione di una mal governata passione sportiva, causalmente riconducibile all’evento agonistico pur se realizzati in un momento diverso.

La difesa sostiene che il ricorrente avrebbe direzionato gli artifici verso l’alto, senza azionare la detonazione. La Corte reputa l’argomento inconferente: il posizionamento di materiale esplosivo in mezzo alla folla viola comunque la regola di accortezza e prudenza ed è condotta potenzialmente lesiva della pubblica incolumità. Anche ammesso che l’esplosione sia riferibile ad altro soggetto, il ricorrente ha concorso attivamente in gruppo all’evento, integrando le fattispecie delle lettere a) e b).

Le doglianze sulla riconducibilità dei reati contestati alla lettera c) sono giudicate irrilevanti, una volta accertata la sussunzione nelle lettere a) e b). Sul piano della specificità dei luoghi, il Collegio condivide l’orientamento per cui non è necessario l’elenco dettagliato: basta che le aree siano determinabili in modo certo dal destinatario, che ha l’onere di tenersi informato. Il provvedimento indica le aree di rispetto, i luoghi di sosta e transito, la segnaletica e il riferimento all’Mapei Stadium per la città di Reggio Emilia. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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