Correzione di errore materiale della cifra delle spese di lite (TAR Lazio n. 861 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, cod. proc. amm. è quello che si estrinseca in un’inesattezza o svista accidentale, evidenziando una discrasia tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto. È pertanto correggibile la cifra delle spese di lite liquidate nel dispositivo che risulti priva di valore reale, allorché l’importo effettivamente inteso sia desumibile in modo univoco dai parametri di liquidazione e dal contesto della pronuncia.
Il Fatto
A seguito della definizione del giudizio instaurato dal ricorrente per l’annullamento di un’ordinanza di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, la Sezione ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente. Nel dispositivo, tuttavia, l’importo liquidato era stato indicato in “€. 3.00,00”, cifra priva di corrispondenza con alcun valore reale.
Il Comune, rimasto vittorioso, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale, lamentando che l’incerta indicazione dell’importo aveva impedito la messa in esecuzione della pronuncia, a tutt’oggi non adempiuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza, richiamando il perimetro applicativo del rimedio di cui all’art. 86 cod. proc. amm., che consente la correzione degli errori materiali che si estrinsecano in una inesattezza o svista accidentale.
L’errore è stato qualificato come palese: la cifra “3.00,00” non corrisponde ad alcun importo avente valore reale, sicché la discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione grafica risulta evidente e riconoscibile da chiunque sulla base del contesto stesso della decisione.
Quanto all’importo effettivamente liquidato, il Tribunale ha ritenuto che non potesse che corrispondere a € 3.000,00, tenuto conto dei parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha disposto la sostituzione, nel dispositivo della sentenza, della cifra erronea con quella corretta, ordinando alla Segreteria l’annotazione della correzione in calce al provvedimento, secondo il disposto dell’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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