Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2119 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che siano stati effettuati pagamenti neppure parziali, integra l’inadempimento. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito non può sottrarsi all’ordine di pagamento. Al perdurante inadempimento consegue la nomina del commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’esatta ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Espone la ricorrente che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente al Ministero, e che è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo intervenuto alcun adempimento, ha chiesto l’ordine di pagamento dell’importo complessivo di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica del titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente all’amministrazione; da tale notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che il Ministero non ha corrisposto alcuna somma, neppure a titolo parziale. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione resistente.

Accertato l’inadempimento, il giudice assegna al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.

Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e comprendono il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *