Fumogeno allo stadio: basta il possesso per il DASPO, senza concreto pericolo (TAR Emilia-Romagna n. 1653 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), previsto dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione atipica che presuppone non la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale. È sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, non l’accertata lesione. Il possesso e l’utilizzo di un fumogeno durante una manifestazione sportiva integrano il presupposto del provvedimento questorile, senza che sia richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone: l’art. 6-ter legge n. 401/1989 sanziona il mero possesso di strumenti per l’emissione di fumo. La pericolosità della condotta va valutata ex ante, tenendo conto delle modalità di tempo e di luogo e della presenza di assembramenti.

Il Fatto

Con ricorso notificato l’11 luglio 2023 il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Ferrara che gli ha imposto, per la durata di un anno, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalle leghe e federazioni indicate, nonché alle aree di rispetto antistanti e limitrofe agli stadi, nelle due ore precedenti e successive agli incontri.

Il provvedimento si fonda su un episodio avvenuto il 21 gennaio 2023 nello stadio comunale di Ferrara, durante l’incontro tra le squadre locali: il ricorrente, dagli spalti del settore ospiti, avrebbe acceso un fumogeno alla presenza di numerose persone, con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha contestato il difetto dei presupposti e la scarsa pericolosità del gesto, sostenendo che il fumogeno si sarebbe spento immediatamente cadendo a terra in un punto con pochi tifosi, e ha lamentato la sproporzione della misura, la genericità dei luoghi indicati e la lesione del diritto di difesa per l’omissione di parti dell’informativa.

Il TAR respinge tutte le censure, trattate unitariamente per la loro sostanziale ripetizione. Il Collegio rileva anzitutto che il fatto non è contestato nel suo nucleo e risulta confermato dalle fotografie in atti; il ricorrente si limita a ridimensionarne la portata. È però evidente la pericolosità della condotta: l’accensione del fumogeno sugli spalti, circondato da tifosi, era suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità degli altri presenti.

Il Tribunale valorizza la scelta del Legislatore, che ha introdotto l’art. 6-bis legge n. 401/1989, vietando l’utilizzo del fumogeno, e poi l’art. 6-ter, che sanziona anche il mero possesso di strumenti per l’emissione di fumo nei luoghi delle manifestazioni sportive. Richiama quindi Cass. pen., Sez. III, n. 32760 del 21 giugno 2023, secondo cui il mero possesso di artifici pirotecnici chiaramente utilizzabili per atti di violenza costituisce presupposto sufficiente per il DASPO, non essendo richiesto il concreto pericolo per le persone. Sul versante amministrativo richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2916 del 2019 e diverse pronunce di merito, che hanno valorizzato la valutazione astratta del Legislatore circa il potenziale pericolo per l’ordine pubblico, da apprezzarsi ex ante.

Quanto alla natura della misura, il TAR ribadisce che il DASPO è misura di prevenzione atipica: non richiede la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità, essendo sufficiente il pericolo di lesione dei beni tutelati. Il provvedimento risulta pertanto compiutamente motivato. Irrilevante è poi che il fumogeno non sia stato ritirato dagli steward, non essendo dimostrato che costoro ne abbiano consentito l’ingresso, mentre gli addetti non sono pubblici ufficiali e non possono procedere a controlli invasivi.

Il Collegio esclude infine la genericità della misura, avendo essa circoscritto l’accesso ai luoghi delle manifestazioni organizzate dalle specifiche leghe e federazioni, e nega che incida sulla libertà personale: si tratta di limitazione alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., legittimamente compressa per ragioni di sicurezza. La misura è ritenuta proporzionata e la censura sulla partecipazione procedimentale è smentita dalla comunicazione di avvio e dagli allegati trasmessi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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