Silenzio sul dovere di provvedere all’esposto per abuso edilizio (TAR Lombardia n. 1634 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con quello su cui si assume commesso l’abuso edilizio è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione, in ragione della vicinitas che lo distingue rispetto alla collettività. A fronte di una segnalazione circostanziata e documentata, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e di concluderlo con un provvedimento espresso, sia esso di esercizio dei poteri sanzionatori ovvero di motivata archiviazione. Il protrarsi del silenzio dopo l’avvio del procedimento integra silenzio-inadempimento, sindacabile ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., non potendo la complessità dell’istruttoria giustificare l’omessa adozione della decisione finale.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un fondo in Como su cui aveva realizzato un intervento di riqualificazione edilizia, presenta al Comune un esposto con cui chiede di verificare la legittimità edilizia dell’edificio confinante, oggetto di una concessione in sanatoria, e di assumere i provvedimenti conseguenti. L’istanza segue una vicenda contenziosa con il confinante, i cui ricorsi in sede ordinaria erano stati respinti.

Il Comune avvia d’ufficio il procedimento con una nota di comunicazione, ma non lo conclude nel termine di novanta giorni. Dopo un sollecito rimasto senza riscontro, la società ricorrente agisce ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento espresso, con nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia. Si costituiscono il Comune e alcuni acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla ricorrente, con intervento ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo decisivo: il Comune non ha contestato l’esistenza dell’obbligo di provvedere, ma ha anzi dedotto di essersi attivato con un’articolata attività di verifica. L’avvio del procedimento di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, esteso al rispetto della servitù di uso pubblico e alle presunte violazioni delle distanze, vale quindi come riconoscimento implicito di quell’obbligo.

Il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui il proprietario confinante gode di una legittimazione differenziata, subendo gli effetti diretti dell’eventuale illecito non represso. Egli è pertanto titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e può reagire al silenzio con l’azione di cui all’art. 31 cod. proc. amm. (vengono citate Cons. Stato, Sez. IV, n. 5087 del 2015; Sez. VI, n. 3460 del 2018; Cons. Stato, Sez. II, n. 6519 del 2019).

In presenza di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione deve attivare un procedimento di controllo della cui conclusione resti traccia, nel senso della sanzione o della motivata archiviazione. Non è ammesso un comportamento meramente silente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2592 del 2012; Sez. VI, n. 2063 del 2019).

Il Collegio censura dunque il contegno del Comune, che, dopo aver avviato il procedimento, lo ha lasciato pendente. L’inerzia non trova giustificazione nella complessità delle verifiche: per quanto articolata sia l’istruttoria, è necessario un provvedimento espresso che consenta agli interessati di conoscerne le ragioni e di contestarle in giudizio.

Il ricorso è accolto: è dichiarata l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. In difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente; sono compensate tra il Comune e gli intervenienti ad adiuvandum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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