Daspo e obbligo di presentazione: motivazione, durata e convalida (Cass. pen. Sez. III n. 37690 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, il controllo di legalità del giudice investe anche la durata della misura, che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. La mancata convalida di un precedente Daspo non impedisce la reiterazione del provvedimento, ferma restando la decorrenza della durata dell’obbligo dal primo provvedimento. La mancata esplicitazione delle ragioni di necessità e urgenza rileva solo se, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida, si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare, gravando sul destinatario l’onere di provarlo. Il diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori: è onere dell’interessato esercitarlo tempestivamente, né il deposito dell’ordinanza poche ore prima dello scadere delle 48 ore determina l’annullamento se le prerogative difensive sono state esercitate e non è indicato l’interesse concreto leso.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bari dell’11/01/2025, di convalida del provvedimento con cui il Questore di Bari, l’08/01/2025, gli ha imposto il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione presso la questura per tre anni.
Il provvedimento questorile era stato preceduto da un primo Daspo notificato nel dicembre 2024 e non convalidato. Con cinque motivi il ricorrente deduce il mancato rispetto del termine minimo di 48 ore a difesa, il difetto di motivazione sull’urgenza e sulla necessità dell’ulteriore misura, la vessatorietà della sua estensione e la sproporzione della durata. Il PG ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza è manifestamente infondata. La revoca della convalida del precedente provvedimento questorile non impedisce al Questore di reiterare la misura, ferma restando la decorrenza della durata dal primo provvedimento, come già affermato da Sez. III n. 37759 del 06/07/2011. Nel caso di specie, presa atto della mancata convalida dei precedenti obblighi, il Questore ha disposto la revoca limitatamente al solo divieto di accesso, ritenendo tale misura insufficiente.
Il secondo motivo è generico. Il provvedimento è stato notificato il 09/01/2025 alle ore 19,40; con mail dell’11/01/2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva; il giudice, esaminatala, ha convalidato la misura con ordinanza emessa l’11/01/2025 alle ore 16,19, notificata alle 16,35. Secondo la Corte, l’accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori: il suo esercizio tempestivo è onere di chi vi ha interesse (Sez. III n. 12355 del 14/02/2023; Sez. III n. 32824 dell’11/06/2013). Il ricorrente non indica quali atti non abbia potuto visionare né il concreto interesse leso dal mancato rispetto del termine.
Quanto all’urgenza, l’invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al solo caso in cui, tra notifica e convalida, si collochi una manifestazione sportiva cui l’interessato non abbia potuto partecipare (Sez. III n. 6586 del 17/12/2024). Nel caso in esame ciò non è stato allegato. Né la motivazione sulla necessità dell’obbligo di comparizione è assente: il giudice ha richiamato le connotazioni violente della condotta, l’aggressione di un agente di polizia durante l’afflusso delle tifoserie allo stadio e il giudizio prognostico negativo, pur tenendo conto dell’incensuratezza.
Il divieto di accesso può riferirsi anche agli incontri amichevoli, purché programmati e pubblicizzati in modo da essere previamente conoscibili. Quanto alla durata, il controllo di legalità del giudice della convalida può ridurre la misura se eccessiva (Corte cost. n. 512 del 2002; Sez. Un. n. 44273 del 2004); nella specie il giudice ha ritenuto congrui i tre anni. L’inammissibilità dei motivi originari travolge il motivo nuovo ex art. 585, n. 4, cod. proc. pen., con condanna alle spese e alla sanzione di tremila euro.
Nota della Redazione
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